Improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 4065 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dal venir meno dell’utilità che il ricorrente può trarre dall’accoglimento dell’impugnazione, impone la dichiarazione di improcedibilità dell’appello. L’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione che deve permanere per tutta la durata del giudizio. La sua cessazione, per una scelta volontaria del ricorrente che abbia destinato i beni oggetto di contesa a un utilizzo conforme alla pianificazione contestata, rende non più necessaria la pronuncia di merito. In tal caso il giudice dichiara l’improcedibilità e, in presenza di ragioni di reciproca soccombenza o di cessazione della materia, dispone la compensazione delle spese.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare in Comune di Sanremo, aveva impugnato davanti al TAR Liguria gli atti di approvazione del Piano Urbanistico Comunale, contestando in particolare il mancato accoglimento di alcune osservazioni presentate in fase di formazione del piano. Il TAR aveva dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto il ricorso introduttivo e rigettato i motivi aggiunti, compensando le spese.

La società interponeva appello, articolando sei motivi. Nelle more del giudizio, con nota depositata il 26.03.2025, la società dichiarava di aver destinato le aree di proprietà a un utilizzo conforme alla destinazione urbanistica prevista dal PUC, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione. Chiedeva pertanto la dichiarazione di improcedibilità e la compensazione delle spese. Regione Liguria e Comune di Sanremo si costituivano chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato concentra l’analisi sulla sopravvenuta carenza di interesse manifestata dalla parte appellante. La Corte rileva che la società ha destinato le aree oggetto del contenzioso a un utilizzo conforme alla destinazione urbanistica del piano impugnato, determinando il venir meno dell’utilità della pronuncia sull’appello.

Il Collegio richiama la disciplina degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm. L’interesse alla decisione è condizione dell’azione e deve permanere per tutta la durata del processo. La sua cessazione, per una scelta volontaria del ricorrente, impedisce la pronuncia di merito e impone la declaratoria di improcedibilità.

La Corte non entra nel merito dei motivi di appello, non essendo più necessaria la loro valutazione. La rinuncia implicita all’utilità della decisione, desumibile dalla condotta processuale e dalla destinazione dei beni, assorbe ogni questione. La pronuncia si limita pertanto a prendere atto della cessazione dell’interesse.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione tra le parti, coerentemente con la natura della declaratoria e con l’assenza di una soccombenza nel merito. La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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