Compatibilità attenuante tenuità con lieve entità e sindacabilità (Cass. pen. Sez. 7 n. 937 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile ai delitti in materia di stupefacenti, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro e l’evento dannoso o pericoloso. L’apprezzamento in concreto di tale tenuità è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in caso di vizi logico-giuridici. La mancata concessione delle attenuanti generiche non obbliga il giudice a considerare espressamente tutti gli elementi favorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza. La deduzione relativa alla messa alla prova che non abbia formato oggetto dei motivi di appello è tardiva e, come tale, inammissibile.
Il Fatto
Il tribunale di merito aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con la pena di anni uno di reclusione. La corte distrettuale aveva confermato la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità e dell’ipotesi del consumo personale; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; la mancata applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24990 del 30/01/2020, secondo cui l’attenuante dell’art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie del fatto di lieve entità. Ha poi precisato, sulla scorta di pronunce successive, che l’applicazione dell’attenuante richiede una verifica in concreto che la speciale tenuità concerna sia il lucro perseguito sia l’evento dannoso o pericoloso.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano escluso la ricorrenza dell’attenuante valorizzando l’elevato numero di dosi ricavabili, il rinvenimento di bilancini di precisione e di denaro in banconote di piccolo taglio. La Corte ha ritenuto tale motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimità, in quanto immune da vizi logici.
Quanto al secondo motivo, il diniego delle attenuanti generiche è stato reputato legittimo, essendo la motivazione incentrata su elementi sfavorevoli di preponderante rilevanza, come l’elevato numero di dosi ricavabili, sufficiente a giustificare la scelta del giudice di merito nell’esercizio del potere discrezionale di individualizzazione della pena.
In ordine alla terza doglianza, la Corte ha rilevato che la questione della messa alla prova non era stata dedotta nei motivi di appello, con conseguente preclusione alla sua trattazione in sede di legittimità. La mancata impugnazione sul punto ha reso la deduzione tardiva.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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