Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Sicilia n. 124 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il giudice deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando precluso ogni esame nel merito dei motivi dedotti. La sopravvenuta carenza di interesse, se dichiarata dalla parte, preclude al giudice qualsiasi valutazione officiosa sulla persistenza dell’interesse.
Il Fatto
La Prefettura, nel riscontro a una richiesta di permanenza della società nella white list, comunicava l’intendimento di adottare un provvedimento di prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, sulla base di rapporti imprenditoriali del legale rappresentante con soggetti le cui società erano state destinatarie di interdittive e di controllo giudiziario volontario. La società presentava osservazioni e, con provvedimento del 18 luglio 2024, il Prefetto adottava la misura per sette mesi.
La società ricorrente chiedeva l’annullamento di tale provvedimento e degli atti connessi, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 92, comma 2-bis, e 94-bis d.lgs. n. 159/2011, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, con particolare riferimento all’omessa convocazione e alla lesione del contraddittorio. Respinta la domanda cautelare, la ricorrente dichiarava successivamente di non avere più interesse alla decisione, stante il decorso del periodo di applicazione della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che la misura non è ancora cessata: adottata il 18 luglio 2024 e di durata settennale, essa viene meno solo il 18 febbraio 2025. La precisazione non muta l’esito, ma chiarisce che la sopravvenuta carenza di interesse riposa sulla sola dichiarazione della parte, non su un accertamento oggettivo di scadenza.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Sono citate Cons. Stato, sez. IV, n. 6612 del 2023 e C.G.A. n. 281 del 2024.
Il percorso argomentativo poggia sul principio dispositivo, che governa la dinamica dell’interesse nel processo amministrativo. La parte è titolare esclusiva della scelta di coltivare la pretesa; il giudice non può surrogarla, neppure in presenza di motivi che, astrattamente, avrebbero potuto condurre a un esito diverso. La dichiarazione della ricorrente diviene, quindi, il fatto processuale determinante.
Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La definizione in rito e la specificità dei profili della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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