Terzo condono e vincoli relativi: la preclusione opera anche in Sicilia (TAR Sicilia n. 2490 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, la preclusione della sanatoria opera per le opere realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico istituito anteriormente alla loro esecuzione, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo. Il parere dell’autorità di tutela, in presenza di opera non sanabile, assume carattere vincolato, non richiedendosi alcuna valutazione sul concreto impatto arrecato ai valori protetti. La natura vincolata del diniego esclude la necessità della previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, non potendo il privato apportare elementi idonei a condizionare la determinazione conclusiva. Il sindacato per disparità di trattamento presuppone l’esercizio di attività discrezionale e non è invocabile a fronte di atti vincolati. L’organo di tutela del vincolo paesaggistico è privo, nell’ambito del procedimento di sanatoria straordinaria, dei poteri ripristinatori di cui all’art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile nel Comune di Lipari realizzato in difetto dei titoli abilitativi, ha presentato istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003. La Soprintendenza ha espresso parere negativo con contestuale ordine di rimessione in pristino nel termine di novanta giorni; il Comune ha poi respinto l’istanza di condono.
Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, deducendo la realizzazione dell’opera prima dell’apposizione del vincolo di inedificabilità assoluta del 1995, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’illegittimità dell’ordine di demolizione disposto nella pendenza del condono e la disparità di trattamento. L’Amministrazione regionale si è costituita sostenendo la legittimità del proprio operato; il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo del terzo condono. L’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003 non riproduce la locuzione “qualora questi comportino inedificabilità” presente nell’art. 33 della legge n. 47/1985: l’anteriorità del vincolo rispetto all’esecuzione dell’opera costituisce condizione ostativa alla sanatoria a prescindere dal carattere assoluto o relativo del medesimo.
Il TAR esamina poi il recepimento regionale. La l.r. Siciliana n. 15/2004 richiamava integralmente la disciplina statale; la l.r. n. 19/2021 aveva introdotto un’interpretazione estensiva, limitando il rinvio ai soli termini e forme di presentazione delle istanze. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittima tale disposizione, ripristinando la piena operatività dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004. Ne deriva l’integrale applicazione in Sicilia della normativa statale, con i relativi limiti. Il Collegio richiama il CGARS n. 836/2023, che ha superato il precedente parere n. 291/10 del 31 gennaio 2012.
Applicando tali coordinate, il TAR rileva il difetto dei presupposti della sanatoria. Le opere risultano ultimate quando sull’area insisteva già il vincolo paesaggistico del D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966, che ha dichiarato di notevole interesse pubblico l’intero territorio comunale di Lipari, poi confermato e integrato dal D.A. 23 febbraio 2001. In secondo luogo, l’opera consiste in un fabbricato adibito a civile abitazione, riconducibile alla tipologia n. 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, esclusa dal perimetro del condono.
In assenza dei presupposti, il parere dell’autorità di tutela assume carattere vincolato e la preclusione della sanatoria è assoluta. Quanto alla motivazione, il richiamo alla circolare n. 2/2022 è sufficiente, trattandosi di motivazione per relationem ex art. 3 della legge n. 241/1990. Il carattere vincolato rende superflua la previa comunicazione di rigetto: opera l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, il cui terzo periodo è applicabile ai soli provvedimenti discrezionali.
Il Collegio accoglie invece il motivo relativo all’ordine di demolizione. Nei procedimenti di sanatoria straordinaria l’ente di tutela del vincolo è privo dei poteri ripristinatori ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004: l’atto endoprocedimentale non può contenere l’ordine di rimessione in pristino. Il ricorso è quindi accolto in parte, con annullamento parziale del parere e compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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