Alienazione di area comunale interclusa e obbligo di confronto tra i confinanti (TAR Lombardia n. 2262 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’alienazione di un’area del patrimonio disponibile comunale che sia interclusa e che veda più soggetti confinanti interessati all’acquisto, la trattativa privata prevista dal regolamento dell’ente impone il confronto competitivo tra i medesimi e la loro partecipazione al procedimento. La pubblicazione del solo piano delle alienazioni, priva dell’identificazione catastale del lotto, non integra le forme di pubblicità idonee a garantire tale coinvolgimento. Il provvedimento di scelta del contraente adottato senza alcuna negoziazione è illegittimo e va annullato, anche a presidio dell’interesse pubblico a una maggiore entrata. La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto già stipulato appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario, non vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva.

Il Fatto

I ricorrenti e il controinteressato sono proprietari di tre cespiti immobiliari adiacenti, ciascuno comprensivo di una porzione del mappale destinato a una via pubblica mai realizzata. Le strisce di terreno erano state inglobate nelle rispettive proprietà e delimitate da recinzioni. Con comunicazione del novembre 2021 il controinteressato informava i ricorrenti di aver acquistato dal Comune l’area dell’intero mappale, invitandoli a spostare le recinzioni.

Il Comune aveva ceduto il terreno mediante vendita negoziata diretta, senza trattativa sul prezzo e senza coinvolgere i confinanti. I ricorrenti impugnavano la determinazione dirigenziale e il regolamento comunale, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato due giorni dopo. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione; il Consiglio di Stato n. 3323 del 2023 lo aveva riformato, riconoscendo la giurisdizione amministrativa sulla scelta del contraente, con remissione della causa al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla domanda caducatoria del contratto. Si tratta di un contratto attivo, escluso dal codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto un bene del patrimonio disponibile. Fuori dai casi di giurisdizione esclusiva, il riparto segue il criterio della situazione soggettiva fatta valere: la fase autoritativa di scelta del contraente intercetta interessi legittimi, la fase esecutiva del rapporto è rimessa al giudice ordinario. L’eccezione è quindi fondata, con salvezza della riassunzione dinanzi all’AGO ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.; nessun rilievo assume la questione di costituzionalità degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm., prospettata in modo generico.

Le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse sono manifestamente infondate. I ricorrenti sono confinanti e, come tali, titolari di una posizione qualificata rispetto all’esito del procedimento, non essendo loro richiesto di manifestare previamente un interesse all’acquisto in assenza di un bando.

Nel merito il ricorso è fondato. Il regolamento comunale, all’art. 11, comma 1, lettera f), ammette la procedura negoziata diretta per le aree intercluse, ma impone di contrattare con i soggetti interessati e, in presenza di più confinanti, di ricorrere alla trattativa privata tra i medesimi. Nella specie non vi fu alcuna negoziazione né confronto competitivo. Le norme contabili richiamate — artt. 37 e 41 del R.D. n. 827/1924, art. 3 del R.D. n. 2440/1923, art. 12, comma 2, della legge n. 127/1997 — esigono criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità.

La presenza di tre confinanti era agevolmente ricavabile dalla documentazione catastale in possesso dell’amministrazione. Non è idonea allo scopo la pubblicazione all’albo pretorio della nota di aggiornamento al DUP, che non identificava la particella. La determinazione è pertanto illegittima, per violazione delle norme sul coinvolgimento dei confinanti e dell’interesse pubblico a una maggiore entrata. Il ricorso è accolto quanto all’annullamento e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione quanto alla domanda caducatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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