Ottemperanza per il riconoscimento della Carta elettronica del docente: nomina del Commissario ad acta in caso di inottemperanza (TAR Lazio n. 12810 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione scolastica. Ove la stessa non provveda spontaneamente, il giudice dell’ottemperanza, accertata l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio. L’accoglimento del ricorso non è condizionato dalla dimostrazione di una colpa o di un inadempimento qualificato dell’Amministrazione, essendo sufficiente l’oggettiva mancata esecuzione del titolo. In caso di persistente inottemperanza, è nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nella figura del direttore generale della direzione competente, con facoltà di delega, il quale provvede all’esecuzione coattiva della sentenza. La liquidazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed è comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché documentate.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ne riconosceva il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della predetta carta, con la provvista indicata nel titolo, oltre alle spese di lite. La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata all’Amministrazione in data 11.06.2025 ai fini esecutivi ed era passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come da attestazione della cancelleria.
Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione al titolo, la parte ricorrente adiva il TAR Lazio con ricorso per l’ottemperanza, notificato e depositato il 30.12.2025. Il Ministero si costituiva formalmente in giudizio, senza svolgere difese sostanziali, e la causa era spedita in decisione alla camera di consiglio del 10 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, ravvisandoli nell’avvenuta notifica della sentenza da eseguire presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha ritenuto tali condizioni integrate, legittimando l’esperimento dell’azione esecutiva avanti al giudice amministrativo.
Nel merito, il Collegio ha osservato come non fosse controverso tra le parti che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione. Tale circostanza ha integrato l’inottemperanza all’ordine giudiziale, rendendo doveroso l’accoglimento del ricorso. Il giudice ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione del titolo, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Accogliendo la richiesta della parte ricorrente, il TAR ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega. Il commissario avrà il compito di provvedere all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari. Il Collegio ha precisato che per tale attività non è dovuto alcun compenso, trattandosi di onere rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
La regolamentazione delle spese di lite è stata effettuata in applicazione del criterio della soccombenza, con condanna del Ministero alla refusione delle spese in favore della parte ricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Tale liquidazione è stata ritenuta comprensiva delle somme spettanti a titolo di spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate, secondo la giurisprudenza del TAR Lazio richiamata nel provvedimento.
Nota della Redazione
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