Riunione dei ricorsi connessi e sindacato sulle spese nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 2500 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi costituisce scelta facoltativa e discrezionale del giudice, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., con la conseguenza che i provvedimenti adottati in materia hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano insindacabili in appello, salvo il limite dell’abnormità, non ravvisabile quando le sentenze e le domande sono comunque diverse. La mancata riunione non è soggetta a obbligo di motivazione e non può essere censurata neppure quando il ricorrente abbia scelto di azionare un ricorso autonomo in luogo dei motivi aggiunti avverso l’atto sopravvenuto. La scelta di non riunire i procedimenti non costituisce parametro assoluto della decisione sulle spese: in materia il giudice dispone di ampi poteri discrezionali, con il solo limite della condanna della parte vittoriosa e delle statuizioni abnormi o manifestamente illogiche.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il provvedimento con cui il Gestore dei servizi energetici ha annullato d’ufficio una serie di richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, tra cui quella di causa, e la conseguente richiesta di restituzione dei titoli di efficienza energetica. La società ricorrente, destinataria unica dell’atto, ha inizialmente impugnato i singoli annullamenti con autonomi ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, poi trasposti in altrettanti ricorsi innanzi al TAR Lazio.

In primo grado la società ha depositato motivi aggiunti per far valere normativa sopravvenuta ed ha presentato istanza di autotutela, riscontrata con provvedimento di rigetto. Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e inammissibili i motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese. L’appello ha investito esclusivamente la sproporzione della condanna alle spese, imputata alla mancata riunione dei procedimenti connessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, nel processo amministrativo, la riunione dei ricorsi connessi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale, desumibile dalla formulazione dell’art. 70 c.p.a., con la conseguenza che i relativi provvedimenti hanno carattere meramente ordinatorio e restano insindacabili in appello, salvo il limite dell’abnormità. Il mancato esercizio di tale facoltà non è soggetto a obbligo di motivazione (Cons. Stato, sez. II, n. 11161 del 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 7986 del 2023; Cons. Stato, sez. VII, n. 9315 del 2022).

Nel caso concreto la segmentazione dei procedimenti consegue a una strategia processuale ascrivibile interamente alla parte appellante. L’atto impugnato è riconducibile al genus degli atti a contenuto plurimo, che ben avrebbe potuto essere gravato contestualmente; l’unica destinataria ne ha invece scelto lo spacchettamento, promuovendo autonomi ricorsi e invocando solo successivamente la riunione. Non muta la cornice l’omogeneità dei motivi aggiunti, posto che egualmente omogenee erano le ragioni del ricorso principale.

Il Collegio esclude che l’istanza di riunione del 23 febbraio 2022 incida sulla lettura delle norme. Dal combinato disposto degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a. emerge la facoltatività della riunione, in ragione del riferimento alla “possibilità” e non all’obbligo. Quanto ai motivi aggiunti c.d. impropri, la giurisprudenza chiarisce che essi costituiscono un’alternativa al ricorso separato e che il mancato esercizio del potere di riunione, di natura ordinatoria, non comporta alcuna nullità (Cons. Stato, sez. IV, n. 5197 del 2013).

Infine, la scelta di non riunire i procedimenti non è parametro assoluto della regolazione delle spese. In materia il giudice dispone di ampi poteri discrezionali, con il solo limite di non condannare la parte vittoriosa e di non adottare statuizioni abnormi o illogiche; la definizione delle spese non richiede specifica motivazione quando si applichi il principio di soccombenza (Cons. Stato, sez. II, n. 4201 del 2024). L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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