Rimborso endoprotesi: la delibera retroattiva richiede il contraddittorio procedimentale (TAR Lombardia n. 2263 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che ridetermina in diminuzione, con efficacia retroattiva, il criterio di rimborso delle endoprotesi impiantate in regime di ricovero negli anni 2010-2019, recuperando integralmente gli sconti ottenuti dalle strutture sanitarie, incide in modo significativo sulla sfera giuridica degli erogatori accreditati e deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Il vizio non è meramente formale, ma assume valenza sostanziale quando il contributo partecipativo dell’interessato avrebbe potuto condurre a un esito provvedimentale differente. La delibera che modifica il regime vigente è pertanto illegittima e va annullata, con assorbimento delle ulteriori censure.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata e a contratto con il Servizio sanitario regionale. Fino al 2018 il rimborso degli interventi con impianto di endoprotesi prevedeva una remunerazione aggiuntiva al D.R.G., pari a una percentuale del costo medio rilevato dell’endoprotesi, calcolato sulla base dei flussi di rendicontazione inviati dalle strutture.

Con la D.G.R. n. XI/3245 del 16 giugno 2020 la Regione ha introdotto un nuovo regime per i ricoveri degli anni 2010-2019, imponendo di non considerare gli sconti ottenuti dalle strutture nell’acquisto delle endoprotesi e di recuperare l’intero valore degli sconti, senza rideterminare il costo medio. La società ha impugnato la delibera davanti al TAR Lombardia, deducendo cinque censure, tra cui la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la delibera impugnata introduce una variazione sostanziale del criterio di rimborso: per gli interventi realizzati tra il 2010 e il 2019 non vengono più considerati, nel sistema di rimborso, gli sconti di cui le strutture hanno beneficiato nell’acquisto delle endoprotesi, a differenza di quanto previsto per gli anni precedenti.

Tale modifica, intervenendo a rideterminare il sistema applicato negli anni precedenti con effetto retroattivo, necessitava di una fase di contraddittorio in sede procedimentale. Il primo motivo è pertanto fondato, laddove lamenta l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento malgrado la delibera determini un evidente e grave pregiudizio per le strutture accreditate, implicando una rideterminazione in diminuzione dei rimborsi con integrale recupero degli importi di sconto ottenuti.

Il Tribunale sottolinea che non si tratta di un vizio meramente procedimentale, ma di un vizio che assume valenza propriamente sostanziale. La ricorrente ha infatti offerto elementi idonei a fare quantomeno dubitare che il contributo partecipativo avrebbe potuto condurre a un differente esito provvedimentale rispetto a quello confluito nella delibera gravata.

Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e conseguente annullamento della delibera impugnata. Le spese di giudizio sono compensate per la natura della controversia e la novità della questione affrontata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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