Aliquota 2,44% sulla quota retributiva della pensione mista dei militari (Corte dei Conti Sez. II App. n. 242 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile. Il principio nomofilattico delle Sezioni riunite si applica anche ai militari che al 31 dicembre 1995 non avevano raggiunto i 15 anni di anzianità. L’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ritualmente proposta in primo grado e ivi assorbita, va esaminata in appello in caso di accoglimento del gravame e decorre dalla conoscenza del provvedimento di liquidazione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza dal 5 aprile 2013, con un’anzianità contributiva utile di 31 anni, 1 mese e 28 giorni, di cui 10 anni, 7 mesi e 19 giorni al 31 dicembre 1995, chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo del diverso coefficiente applicato dall’INPS.
La Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia rigettava il ricorso, ritenendo che le Sezioni riunite, con la sentenza n. 1/2021/QM, avessero escluso l’applicabilità dell’aliquota ai militari con anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995. Il pensionato proponeva appello, richiamando la successiva pronuncia delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto e, in subordine, riproponendo l’eccezione di prescrizione non esaminata dal primo giudice perché assorbita.
La Motivazione della Corte
La Sezione seconda centrale d’appello affronta la questione del computo della quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto in favore di un ex militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai 15 anni.
Il Collegio aderisce all’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM del 9/9/2021, secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. La pronuncia ribadisce la soluzione già indicata con la sentenza n. 1/2021/QM, alla quale il primo giudice non aveva conformato le proprie statuizioni. Richiamato il canone di sinteticità degli atti processuali, la Corte fa rinvio al percorso argomentativo della decisione nomofilattica.
Non residua dunque alcun margine di incertezza sul diritto all’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% sulla quota parte della pensione da calcolarsi con sistema retributivo. L’appello è pertanto fondato e va riconosciuto il diritto alla riliquidazione con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza.
L’accoglimento parziale impone di esaminare l’eccezione di prescrizione non trattata in primo grado. La Corte applica l’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, come sostituito dall’art. 2 della legge n. 438/1985, che fissa il termine quinquennale per i ratei pensionistici, decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Rileva inoltre l’art. 143, comma 5, del t.u. n. 1092/1973, secondo cui la prescrizione non decorre prima che il provvedimento di liquidazione sia portato a conoscenza dell’interessato.
Poiché il provvedimento di liquidazione è stato trasmesso il 27 agosto 2013 e l’istanza di riliquidazione è stata inoltrata solo l’11 ottobre 2019, primo atto interruttivo, il diritto ai ratei arretrati anteriori all’11 ottobre 2014 è prescritto. L’INPS va condannato a ricalcolare la pensione e a pagare le competenze non prescritte, incrementate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.. Le spese dei due gradi sono integralmente compensate per la novità della pronuncia nomofilattica intervenuta dopo la sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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