Estinzione del giudizio contabile per rinuncia accettata dal Ministero (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 479 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinuncia agli atti del processo produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte, nelle debite forme, ai sensi dell’art. 110 c.g.c. Una volta intervenuta l’accettazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto. La declaratoria di estinzione per rinuncia non dà luogo a pronuncia sulle spese, in forza del disposto dell’art. 110, comma 7, c.g.c., restando irrilevante ogni ulteriore istanza delle parti in ordine alla soccombenza virtuale o alla compensazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di due pensioni di guerra, esponeva che il Ministero dell’economia e delle finanze aveva accertato il superamento dei limiti reddituali previsti dall’art. 70, d.p.r. n. 915/1978 per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio 2019, disponendo la revoca delle prestazioni e il recupero di una somma complessiva di euro 57.459,44.

La medesima somma era stata oggetto di sequestro preventivo e poi di confisca con restituzione al Ministero in sede penale. Ricevuti gli inviti al versamento notificati nel marzo 2024, il ricorrente lamentava la duplicazione del recupero e adiva la Corte dei conti chiedendo l’annullamento degli atti, la sospensione cautelare e l’acquisizione degli atti relativi alla destinazione delle somme confiscate. Il Ministero, costituitosi, comunicava di aver annullato in autotutela gli atti di recupero con provvedimento del 12 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro processuale. Con l’ordinanza n. 117/2024 era stata respinta l’istanza cautelare per carenza del danno grave e irreparabile e del fumus boni iuris. Con decreto del 20 gennaio 2025 era stata fissata l’udienza di merito. Rilevata la mancata notifica del decreto alla parte resistente, con l’ordinanza n. 144/2025 la trattazione era stata rinviata per garantire l’integrità del contraddittorio.

Il ricorrente, preso atto dell’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, l. n. 241/1990, dichiarava di ritenere cessata la materia del contendere e di desistere dal ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione. Il Ministero, dal canto suo, eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse e chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. All’udienza il rappresentante del Ministero accettava espressamente la rinuncia.

La Corte richiama l’art. 110 c.g.c., secondo cui la rinuncia può essere fatta in qualunque stato e grado della causa e produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte. Nel caso concreto l’accettazione è intervenuta. Ne consegue che il giudizio può essere dichiarato estinto per rinuncia. La richiesta subordinata del ricorrente di condanna alle spese per soccombenza virtuale resta assorbita: ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c., la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *