Allaccio abusivo a vasca comunale e poteri urgenti di tutela ambientale (TAR Sardegna n. 224 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’uso protratto nel tempo, in via di mero fatto e senza titolo, di una vasca settica di proprietà comunale non integra alcuna situazione giuridica tutelabile e non può fondare un affidamento meritevole di protezione. Rientra nei poteri-doveri del Comune intervenire con urgenza, anche mediante rimozione del manufatto, ove sussista un rischio, anche solo potenziale, di sversamento di reflui e di inquinamento dell’arenile, in applicazione dei principi di precauzione e di sussidiarietà. Il richiamo, nell’atto amministrativo, a una normativa abrogata è irrilevante quando opera il principio di continuità normativa e non si prospettino esiti concretamente diversi. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’intervento quando ricorrono ragioni di urgenza e il privato sia stato comunque informato della necessità di documentare la legittimità dell’impianto. Il difetto di titolo all’uso del bene pubblico comporta la carenza di interesse a impugnare gli atti di gestione del bene medesimo.

Il Fatto

La ricorrente gestisce un chiosco bar stagionale su area privata prospiciente la spiaggia di Baccu Mandara, nel territorio comunale. I servizi igienici dell’installazione erano collegati a una vasca settica di proprietà comunale, originariamente posta a servizio di bagni pubblici prefabbricati e poi dismessa. A seguito di mareggiate la vasca era riaffiorata sull’arenile, con esposizione della parete superiore e rischio di sversamento dei liquami.

Con nota del 21.12.2020 il Comune ha chiesto alla società, nel termine di tre giorni, la documentazione comprovante lo smaltimento dei reflui, la descrizione tecnica della vasca e l’attestazione di messa in sicurezza, preannunciando la qualificazione dell’opera come non conforme. La ricorrente ha trasmesso parte dei documenti, chiedendo un termine più ampio e l’accesso agli atti. Il Comune non ha riscontrato e, con determinazione n. 3 del 2021, ha affidato direttamente il servizio di rimozione della vasca e smaltimento dei rifiuti speciali. I due ricorsi, riuniti, hanno impugnato la nota e la determinazione, con domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa fattuale incontestata: la vasca era stata installata dal Comune negli anni Novanta e, per effetto dell’erosione e delle mareggiate, era rimasta isolata rispetto all’area asfaltata e riaffiorata in superficie. La ricorrente, per sua stessa ammissione, aveva collegato i propri bagni a quella vasca, senza alcuna autorizzazione. Le relazioni tecniche allegate alle istanze stagionali descrivevano una fossa settica privata da installare ex novo, non un allaccio all’impianto pubblico.

Su questa base il TAR esclude che le autorizzazioni stagionali e i nulla osta regionali possano valere come titolo implicito all’uso dell’infrastruttura comunale. La tolleranza protratta nel tempo non equivale a riconoscimento di un diritto. Il Comune ha quindi agito su un proprio bene, rispetto al quale esercita un potere discrezionale di gestione e controllo.

Il richiamo, contenuto nella nota, al d.lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi), abrogato dall’art. 264 del d.lgs. n. 152/2006, è dichiarato irrilevante. Opera il principio di continuità normativa: la disciplina sopravvenuta non ha alterato i presupposti della tutela ambientale, e la ricorrente non ha indicato quale vantaggio concreto le sarebbe derivato dall’applicazione della norma vigente.

Quanto al termine di tre giorni, il Collegio ne riconosce la brevità ma ne esclude l’incidenza: la ricorrente non avrebbe potuto documentare la regolarità di un impianto di cui non era proprietaria né titolare di autorizzazione all’uso. Analogamente, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non vizia l’atto, perché la nota del 21.12.2020 aveva già informato la società e perché il rischio di sversamento integra l’ipotesi di urgenza dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Il potere esercitato persegue interessi preminenti — ambiente, igiene e sicurezza pubblica — rispetto ai quali l’interesse economico del privato è recessivo.

Il ricorso avverso la nota è pertanto respinto. Quello avverso la determinazione di affidamento è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non essendo la società né proprietaria né autorizzata all’uso del manufatto. Cadono con esso la domanda risarcitoria, priva di prova del danno, e l’istanza di accesso, non sorretta da interesse differenziato. Spese compensate in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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