Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 340 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli relativi, tra cui quello paesaggistico. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale interpretativa ha ripristinato la piena applicabilità della disciplina statale, che ammette la regolarizzazione dei soli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, e comunque privi di nuovi volumi o superfici. Il divieto di incremento volumetrico opera a prescindere dalla qualificazione tecnica del manufatto, rilevando qualsiasi nuova edificazione che incida sull’assetto del territorio vincolato. In materia di abusi edilizi il provvedimento è vincolato: non richiede comparazione con l’interesse pubblico né valutazione dell’affidamento del privato, e rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento. Il potere di ordinare la riduzione in pristino, nel procedimento di condono definito con diniego, spetta al Comune e non all’autorità preposta al vincolo, che esprime un parere vincolante ma non conclusivo.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un fabbricato per civile abitazione in area vincolata, ha presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e dell’art. 23 della legge regionale n. 37/1985. L’immobile, ultimato nel 1998, comprende una zona residenziale di poco inferiore ai 47 metri quadri, una terrazza coperta e un locale pertinenziale per i motori.

La Soprintendenza competente ha espresso parere sfavorevole ai fini paesaggistici, in applicazione della circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, ordinando contestualmente la rimessione in pristino. Il ricorrente ha impugnato l’atto, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione, l’estraneità dell’intervento alle ipotesi di abuso maggiore e l’incompetenza dell’autorità a disporre il ripristino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, nonché in via consequenziale gli artt. 1, secondo comma, e 2. La norma interpretativa intendeva ammettere la sanatoria nelle aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, ma è stata ritenuta lesiva della riserva statale in materia di tutela dell’ambiente.

Da ciò deriva il pieno recupero dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, che esclude la sanatoria per le opere realizzate in presenza di vincoli paesistici, idrogeologici e ambientali. Richiamando le proprie recenti pronunce e la giurisprudenza del C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023, il Tribunale conferma che in ambito regionale sono sanabili solo gli interventi di minore importanza e che il diniego non richiede la verifica delle condizioni dell’art. 32, comma 27, quando l’opera stessa genera nuove volumetrie.

Nel caso concreto l’intervento ha determinato nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi, come emerge dalla stessa domanda di condono. Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato n. 1213/2022 e n. 9950/2022, secondo cui in area vincolata rileva qualsiasi nuova edificazione, anche di natura tecnica o interrata, e la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico.

Quanto alle garanzie procedimentali, il carattere vincolato dell’atto rende superflua la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto, non essendo configurabile alcun utile apporto partecipativo, né un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva che il tempo non può legittimare. È sufficiente il richiamo alla circolare assessoriale ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990.

Il ricorso è invece accolto sul diverso profilo dell’ordine di riduzione in pristino. Il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spettano i provvedimenti repressivi e sanzionatori; alle autorità preposte al vincolo compete solo l’espressione del parere, pur vincolante. Nessuna norma attribuisce alla Soprintendenza il potere di ingiungere il ripristino, che nel caso di diniego trova disciplina nell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. L’atto è pertanto annullato in questa sola parte, con compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza e dei contrasti giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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