Nessun obbligo per il Comune di istituire l’area delle alte professionalità (TAR Sicilia n. 1883 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’attuazione dell’art. 10 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di valorizzazione delle alte professionalità, non configura un obbligo specifico e puntuale a carico dell’ente locale. L’individuazione delle posizioni di alta professionalità e la conseguente definizione dei criteri di pesatura costituiscono espressione di ampia discrezionalità organizzativa, da esercitare alla luce delle esigenze dell’ente e dei vincoli di bilancio. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alle ipotesi di manifesta illogicità e contraddittorietà, che devono essere specificamente allegate. La tutela delle pretese retributive connesse alla pesatura della posizione e ai risultati resta devoluta al giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente è dipendente del Comune resistente dal 1990, assunta all’esito di un concorso pubblico per funzionario amministrativo con funzioni di avvocato e procuratore legale. Istituito l’Ufficio legale, la dipendente è stata iscritta nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici e l’ufficio ha mantenuto nel tempo una posizione funzionalmente autonoma, confermata da una deliberazione del 2014, a sua volta impugnata con separato ricorso.
Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato la deliberazione di Giunta con cui l’ente ha approvato il regolamento del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e i criteri di pesatura delle posizioni organizzative. La doglianza è che l’amministrazione abbia omesso di prevedere un sistema adeguato alle posizioni di alta professionalità, penalizzando la figura dell’avvocato dell’ente rispetto agli ordinari settori, e di assegnare le relative risorse finanziarie e strumentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta preliminarmente l’istanza di riunione con il separato giudizio, non sussistendone i presupposti, salva la comunanza delle sole questioni di diritto. Nel merito, il ricorso è infondato.
Il nucleo della controversia riguarda la mancata individuazione, da parte della Giunta, dell’area delle alte professionalità disciplinata dall’art. 10 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004. La norma affida agli enti il compito di valorizzare tali figure mediante incarichi a termine e prevede l’adozione di atti organizzativi di diritto comune per la disciplina dei criteri di individuazione delle competenze, la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato e la valutazione dei risultati.
Il TAR richiama il regolamento comunale approvato nel 2012, che attribuisce alla Giunta il potere di individuare le competenze da valorizzare, il numero e la collocazione delle posizioni di alta professionalità, nonché le risorse finanziarie e strumentali da assegnare. Da qui il Tribunale deduce che l’attuazione della disciplina contrattuale non integra un obbligo specifico e puntuale per l’ente locale.
La scelta involge infatti valutazioni ampiamente discrezionali di carattere organizzativo, che devono confrontarsi con le esigenze dell’amministrazione e con i vincoli di bilancio. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 10 maggio 2022, n. 14761 e 27 maggio 2022, n. 17332), secondo cui non può affermarsi un obbligo indiscriminato di istituzione dell’area.
Tale discrezionalità è sindacabile solo a fronte di manifeste illogicità e contraddittorietà. La ricorrente si è invece limitata a sostenere che l’ente avrebbe dovuto prevedere l’area e inquadrarvi il legale, con riflessi sui criteri di pesatura. Il Tribunale esclude pertanto sia l’obbligo organizzativo sia uno specifico onere motivazionale, essendo la scelta impugnata consequenziale alle determinazioni assunte a monte con la deliberazione del 2014, gravata con separato ricorso.
Resta impregiudicata la facoltà di contestare i profili retributivi relativi alla pesatura della posizione e ai risultati davanti al giudice ordinario, come già affermato dal giudice amministrativo (T.a.r. per il Lazio, Latina, sez. I, 6 giugno 2022, n. 523). Le spese sono compensate in ragione della costituzione dell’ente con memoria di mera forma.
Nota della Redazione
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