Interdittiva antimafia non sorretta da prognosi infiltrativa va sostituita dalla comunicazione (TAR Sicilia n. 1885 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva si distingue dalla comunicazione antimafia per il giudizio prognostico sul rischio di infiltrazione mafiosa, che ne costituisce l’elemento imprescindibile. La sola applicazione di una misura di prevenzione personale, priva dell’indicazione del collegamento tra la condotta del destinatario e il fenomeno mafioso o di altri elementi sintomatici, non integra il presupposto dell’interdittiva. In tal caso il Prefetto non può adottare l’informazione interdittiva ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011, ma deve procedere all’accertamento delle cause ostative di cui all’art. 67 cod. antimafia ai fini dell’eventuale comunicazione antimafia ex art. 84, comma 2, cod. antimafia. Il provvedimento che ometta la prognosi infiltrativa è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura ai sensi degli artt. 91 e 92 d.lgs. n. 159/2011, insieme alla nota di inserimento dell’annotazione nel casellario informatico e agli atti consequenziali. Il provvedimento si fondava esclusivamente sull’applicazione, a carico del destinatario, della sorveglianza speciale di P.S. per anni uno e mesi sei, confermata in sede di appello.

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 84, 86 e 91 cod. antimafia e dell’art. 3 legge n. 241/1990, lamentando il difetto di istruttoria e di motivazione, l’assenza dei requisiti di attualità e concretezza degli elementi posti a fondamento del provvedimento, nonché la violazione delle garanzie partecipative. Ha inoltre prospettato l’illegittimità derivata della nota di annotazione nel casellario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la distinzione tra i due tipi di documentazione antimafia. La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 cod. antimafia e deriva da un’attività amministrativa vincolata. L’informazione antimafia presenta un contenuto ulteriore: essa attesta anche l’esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e implica una valutazione propriamente discrezionale del Prefetto.

Il discrimine è individuato nella prognosi infiltrativa, ossia nel giudizio probabilistico di permeabilità mafiosa dell’impresa rispetto alle proprie scelte strategiche ed economico-produttive. A tale ampia discrezionalità corrisponde un rigoroso onere motivazionale a carico dell’Autorità prefettizia, chiamata a dare conto della valenza sintomatico-presuntiva del compendio indiziario raccolto. L’argomentazione amministrativa deve rifuggire da sillogismi presuntivi o automatismi estranei alla materia, come affermato dal Cons. Stato, sez. III, n. 3009 del 2024.

Nel caso concreto, il provvedimento impugnato, pur qualificato come informativa interdittiva ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011, risulta privo dell’elemento che contraddistingue l’informazione dalla comunicazione. Esso è fondato sulla sola applicazione della sorveglianza speciale, senza neppure menzionare il reato presupposto e senza indicare il collegamento tra la condotta del destinatario e il fenomeno mafioso, né altri elementi sintomatici.

In assenza del necessario giudizio prognostico, il provvedimento è affetto dai vizi denunciati. Il Prefetto non poteva dunque adottare l’interdittiva antimafia, ma avrebbe dovuto procedere alla comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. antimafia. Il Collegio richiama, in fattispecie similari, il TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2527 del 2022 e il già citato precedente di Palazzo Spada.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e salvezza della riedizione del potere amministrativo in ordine all’accertamento delle cause ostative di cui all’art. 67, ai fini dell’eventuale emissione della comunicazione antimafia. Le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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