Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 1888 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il ricorrente assolve l’onere probatorio del fatto costitutivo con la produzione della sentenza passata in giudicato, della notificazione del titolo esecutivo e della attestazione del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. All’Amministrazione intimata incombe, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di esecuzione. La costituzione di mera forma, priva di any deduzione sul persistente inadempimento, non assolve tale onere e conferma la sussistenza dell’obbligo di ottemperanza. Il giudice amministrativo, accertata la fondatezza della domanda, ordina l’integrale esecuzione del giudicato e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2633/2023 del 13 giugno 2023, ha accertato il diritto della ricorrente, docente, di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori e ha liquidato le spese.
La sentenza, notificata ai fini esecutivi e divenuta definitiva, è rimasta ineseguita. Decorso il termine di centoventi giorni per l’adempimento spontaneo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso ritualmente proposto, essendo provati l’attestazione del passaggio in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La questione centrale attiene alla ripartizione dell’onere della prova nel giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale applica il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Sarebbe quindi gravato sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia di tali fatti o il venire meno delle condizioni dell’ottemperanza. L’Ente, costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione in merito. Ne consegue la persistenza dell’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato.
Il Tribunale precisa l’ampiezza dell’obbligo: esso riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati nella decisione da eseguire e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Collegio ordina l’esecuzione nel termine di novanta giorni e nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 250,00, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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