Alternatività dei rimedi e inammissibilità del ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale (TAR Emilia-Romagna n. 309 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La regola dell’alternatività dei rimedi di cui all’art. 8, secondo comma, d.P.R. n. 1199/1971 preclude il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica quando il medesimo atto sia già stato impugnato con ricorso giurisdizionale dallo stesso interessato. La preclusione opera in forza del principio del ne bis in idem e prescinde dall’esito del primo giudizio, anche quando questo sia definito in rito o sia destinato a esserlo per rinuncia o inattività della parte. È la scelta del rimedio, non il suo esito, a escludere l’accesso all’altro, e la scelta va effettuata una volta per tutte all’inizio dell’attività impugnatoria. La trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario non supera la preclusione, permanendo la violazione del divieto di duplicazione dei rimedi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale di intermediazione immobiliare, ha impugnato davanti al TAR Emilia-Romagna alcune parti del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Bologna e della variante al PUG, ritenute impeditive dell’attività di locazione di appartamenti ammobiliati a uso turistico. In particolare contestava l’introduzione della sottocategoria funzionale B3 nell’ambito della destinazione turistico-ricettiva, la previsione dell’alloggio minimo per le unità abitative destinate a uso turistico nella città storica e la correlata azione della variante.

Il giudizio trae origine da un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale. Il Comune di Bologna ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità, rilevando che le stesse parti degli strumenti urbanistici erano già state gravate con un precedente ricorso giurisdizionale proposto dal medesimo ricorrente. Nel merito l’ente ha difeso l’esercizio dei propri poteri di governo del territorio, volti a contenere il fenomeno dell’overtourism senza vietare in termini assoluti l’attività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di definire la controversia in rito, senza disporre la riunione con il giudizio pendente invocata dal ricorrente proprio per neutralizzare l’eccezione. Il ricorrente stesso aveva ammesso di aver proposto il ricorso straordinario in via meramente tuzioristica, per l’ipotesi in cui fosse stata ritenuta tardiva l’analoga impugnativa giurisdizionale.

Il fondamento della decisione è nell’art. 8, secondo comma, d.P.R. n. 1199/1971, secondo cui, quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato. Il Tribunale ha qualificato la disposizione come espressione della regola dell’alternatività dei rimedi, sintetizzata nel brocardo electa una via, non datur recursus ad alteram.

Tale regola risponde al principio generale del ne bis in idem, evitando che sulla medesima questione il Consiglio di Stato si pronunci due volte, in sede consultiva e in sede giurisdizionale. Il Collegio ha richiamato in proposito il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1273/2023 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3460/2023.

La preclusione opera anche quando il ricorso proposto per primo sia stato definito in rito o sia destinato a esserlo: una diversa lettura contrasterebbe con la lettera della norma, che collega l’inammissibilità alla previa impugnazione giurisdizionale e non al tipo di pronuncia adottata o adottanda (richiamato il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 606/2024). È la scelta del rimedio, non il suo esito, a precludere l’altro, e ciò anche se il termine per il secondo rimedio non fosse ancora spirato (parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 28/2024).

Il Collegio ha infine escluso che la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario valga a superare la preclusione, permanendo la violazione del ne bis in idem, che opera anche quando i rimedi proposti avverso lo stesso atto hanno la medesima natura (richiamate TAR Lazio, Sez. II, n. 7670/2022 e TAR Friuli Venezia Giulia n. 199/2019). Il principio ha portata generale e mira a prevenire l’inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2721/2024). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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