Trasferimento d’autorità del militare per incompatibilità ambientale e revoca dell’alloggio (TAR Emilia-Romagna n. 310 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità disposto per incompatibilità ambientale nei confronti di un militare costituisce esercizio della potestà organizzativa e si qualifica come ordine, non come sanzione disciplinare. Ne deriva che l’Amministrazione non è tenuta alle garanzie di partecipazione procedimentale previste dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990, né a una motivazione rinforzata, prevalendo l’interesse pubblico al corretto espletamento del servizio. La scelta è connotata da ampia discrezionalità e resta sindacabile solo entro i ristretti limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza o illogicità, da verificare sul presupposto effettivo dell’incompatibilità e sulla proporzionalità del rimedio. Il provvedimento resta comunque subordinato a un’adeguata comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dei Carabinieri con funzioni di comando di una Stazione territoriale, è stato destinatario di una determina di trasferimento d’autorità ad altra sede, con contestuale revoca dell’assegnazione dell’unità abitativa di servizio. A fondamento dell’atto l’Amministrazione ha posto la pendenza di un procedimento penale per presunta violazione dell’art. 615-ter cod. pen. e una serie di criticità relazionali con il personale dipendente, con gli interlocutori istituzionali e con la cittadinanza del Comune di competenza.
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR, deducendo violazione del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, difetto di motivazione, eccesso di potere per uso del trasferimento come mezzo punitivo, lesione del diritto di partecipazione e sproporzione. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza non impugnata nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’istituto ricordando che il trasferimento per incompatibilità ambientale opera quando la presenza del dipendente in una determinata sede generi tensioni o contrasti idonei a compromettere il buon andamento dell’ufficio. La specifica strumentalità rispetto all’organizzazione del lavoro impone di ricondurre l’istituto alle esigenze tecniche di cui all’art. 2103 cod. civ. e non a ragioni punitive, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento prescinde dalla colpa del lavoratore e dall’osservanza delle garanzie proprie delle sanzioni disciplinari, come chiarito da Cass. n. 1728 del 2021.
Il TAR richiama poi l’orientamento del Cons. Stato n. 4212 del 2022, secondo cui i provvedimenti di trasferimento dei militari sono qualificabili come ordini. Da tale configurazione deriva che essi non necessitano delle garanzie di partecipazione preventiva e non abbisognano di particolare motivazione, risultando indiscussa la prevalenza dell’interesse pubblico. La permanenza in una sede non integra una situazione giuridica tutelabile, ma una semplice modalità di svolgimento del servizio.
Quanto al merito, il Collegio esclude la dedotta violazione delle regole sulla partecipazione al procedimento: la giurisprudenza richiamata esclude l’applicabilità della legge n. 241 del 1990 a questi procedimenti e il provvedimento dà conto dell’urgenza determinata dalla situazione rilevata presso la Stazione.
Il TAR ritiene altresì che l’incompatibilità ambientale sia sostenuta da una pluralità di elementi concomitanti: la pendenza del procedimento penale, le rimostranze del personale sull’impropria azione di comando, la scarsa attenzione alle necessità dei militari, le criticità con le istituzioni locali e con la cittadinanza, in alcuni casi oggettivamente imputabili al ricorrente. Le conclusioni dell’Amministrazione appaiono pertanto adeguatamente motivate, logiche e proporzionate, anche in relazione alle esigenze di organico della sede di destinazione. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2103 c.c. – Prestazione del lavoro
- Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico