Stabilizzazione dirigente amministrativo ASP e cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 1672 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente, ossia il bene della vita cui aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. La pronuncia dichiarativa si impone solo quando la pretesa avanzata in ricorso risulti integralmente soddisfatta per effetto di un provvedimento dell’amministrazione che abbia assicurato al privato l’utilità sperata attraverso la proposizione del ricorso. Non è sufficiente, pertanto, la sopravvenienza di un atto favorevole privo di tale integrale soddisfazione. La conseguente compensazione delle spese di lite è giustificata dalle peculiari connotazioni della controversia e dal concreto andamento del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente amministrativo, ha proposto ricorso in riassunzione a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Ragusa. Ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 11, d.lgs. n. 75/2017, con conseguente ordine all’ASP di Ragusa di procedere in tal senso. In via subordinata, ha prospettato l’illegittimità costituzionale della norma ove interpretata nel senso di escludere i dirigenti amministrativi degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale dal processo di stabilizzazione, per violazione degli artt. 76, 3 e 97 Cost.

L’Azienda resistente ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o il rigetto, oltre che della domanda cautelare, respinta con ordinanza n. 381 del 2019. Con memoria depositata il 21 marzo 2024, la ricorrente ha rappresentato di essere stata stabilizzata quale dirigente amministrativo a far tempo dall’1 luglio 2020 e ha chiesto, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Risulta versata in atti la deliberazione del direttore generale dell’ASP di Ragusa recante l’ammissione della ricorrente alla procedura di stabilizzazione e il suo inquadramento a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente amministrativo.

Il Tribunale ha richiamato il costante orientamento interpretativo secondo cui il presupposto della declaratoria è che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale. Ciò rende del tutto inutile la prosecuzione del processo, stante l’oggettivo venir meno della lite. La norma richiamata — l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. — dispone che, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Da ciò deriva che la pronuncia si impone solo in una situazione nella quale la pretesa avanzata in ricorso abbia trovato integrale soddisfazione per effetto di un provvedimento dell’amministrazione idoneo ad assicurare al privato l’utilità sperata attraverso la proposizione del ricorso. Il Collegio ha ritenuto che tale condizione si sia verificata nella specie, per effetto della deliberazione concernente la stabilizzazione e l’inquadramento della ricorrente nel profilo professionale di dirigente amministrativo a tempo indeterminato.

Le domande di annullamento e di accertamento, come pure la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata, non sono state esaminate nel merito, essendo assorbite dalla declaratoria. Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione delle peculiari connotazioni della controversia e del concreto andamento del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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