Amministratore di fatto fallita responsabile di bancarotta per distrazioni successive alle truffe (Cass. pen. Sez. 5 n. 16264 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate nell’ambito dell’attività sociale, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. La sentenza di appello che confermi quella di primo grado, richiamandone la motivazione e facendola propria con autonome considerazioni ispirate ai medesimi criteri ermeneutici, integra una doppia conforme, sicché le due pronunce possono essere lette congiuntamente quale unico complessivo corpo decisionale. In relazione al ne bis in idem, non è configurabile la violazione del principio quando le condotte di truffa e quelle di bancarotta distrattiva risultino strutturalmente e cronologicamente autonome e distinte, avendo violato diverse disposizioni di legge, senza che ricorrano neppure i presupposti per il concorso formale di reati.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia confermava la condanna di due soggetti per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi quali amministratori di fatto di una società poi fallita. I due, approfittando della reputazione commerciale del soggetto giuridico, avevano organizzato un sistema di truffe, acquistando a credito ingenti quantitativi di merce per poi distrarli dal patrimonio sociale, senza corrispondere il prezzo ai fornitori, fino al dissesto e alla successiva sparizione.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo, tra l’altro, il vizio di motivazione in ordine all’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e la violazione del principio del ne bis in idem, per la presunta coincidenza tra la condotta distrattiva e quelle di truffa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente qualificato la sentenza impugnata come doppia conforme, avendo il giudice d’appello confermato la pronuncia di primo grado, richiamandone la motivazione e facendola propria sulla base dei medesimi criteri ermeneutici e principi di diritto. Ne deriva che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale.

Quanto alla posizione di amministratore di fatto, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze. La società, una volta rilevata dagli imputati, non aveva svolto alcuna lecita attività commerciale, ma aveva costituito una struttura apparente finalizzata alla perpetrazione di un elevato numero di truffe. Le testimonianze raccolte, unitamente alla circostanza che i ricorrenti si presentavano quali rappresentanti plenipotenziari, trattavano in via esclusiva con la clientela e impartivano le istruzioni per la distrazione delle merci, sono state considerate indici sintomatici dell’inserimento organico, con funzioni direttive, nell’attività sociale.

La circostanza che anche l’amministratore formale avesse concorso attivamente non esclude, ad avviso della Corte, la qualifica di fatto in capo ai ricorrenti, potendo le condotte essere realizzate attraverso il concorso di più soggetti investiti della qualità di amministratori, sia formale che fattuale. La diversa lettura del compendio probatorio proposta con il ricorso è stata ritenuta una mera rivisitazione critica della valutazione del materiale, inammissibile nel giudizio di legittimità, in quanto la decisione risulta fondata su una motivazione priva di manifeste illogicità.

Sono stati altresì dichiarati inammissibili i motivi relativi alla condotta distrattiva e alla bancarotta documentale, in quanto generici e comunque inediti, non essendo stati devoluti alla Corte territoriale con l’atto di appello, in violazione dell’espressa previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Infine, la Corte ha escluso la violazione del ne bis in idem. Le condotte degli imputati si sono articolate in due fasi distinte: una prima, dedicata al procacciamento delle merci mediante artifizi, integrante i delitti di truffa; una seconda, volta a fare sparire le merci sottratte al patrimonio sociale, integrante la bancarotta distrattiva. Trattandosi di condotte strutturalmente e cronologicamente autonome, che hanno violato diverse disposizioni di legge, non sussistono i presupposti né per la violazione del principio né per il concorso formale di reati, essendo astrattamente configurabile al più la continuazione. I ricorsi sono stati conseguentemente rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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