Omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è rivalutazione documentale (Cass. civ. Sez. 3 n. 23238 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto storico, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., concerne esclusivamente un preciso accadimento fenomenico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo. Non costituiscono fatti in senso tecnico le questioni, le argomentazioni difensive o gli elementi istruttori in quanto tali; né la censura può risolversi nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze documentali, sovrapponendo alla ricostruzione del giudice di merito una propria alternativa valutazione della fattispecie. Il richiamo alla violazione o falsa applicazione degli artt. 2909, 99 e 116 c.c. implicito nella rubrica del motivo è inammissibile se non si accompagna alla deduzione di un error iuris; la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando sia disatteso il paradigma legale di valutazione della prova. In caso di doppia conforme di merito, il vizio motivazionale non è comunque deducibile senza la specifica indicazione delle ragioni di fatto, diverse tra loro, poste a base delle due decisioni.
Il Fatto
Un’azienda territoriale per l’edilizia residenziale conveniva in giudizio un Comune e alcuni privati, chiedendo la condanna degli occupanti al rilascio di quattro locali detenuti sine titulo e la condanna di tutti i convenuti al pagamento dell’indennità di occupazione. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando gli occupanti al rilascio e, in solido con il Comune, al pagamento dell’indennità.
La Corte d’appello, confermando la decisione, riteneva accertato che i locali, pur di proprietà dell’ente, fossero stati nella disponibilità del Comune, il quale ne aveva assunto la gestione curando l’assegnazione agli occupanti, con conseguente conferma della condanna solidale. Avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo, formalmente dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non individuava un fatto storico in senso tecnico rimasto estraneo all’esame della sentenza impugnata, ma si risolveva nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze documentali, volta a dimostrare che il Comune non aveva mai avuto la disponibilità o la gestione dei beni.
In tal modo, la doglianza si collocava sul terreno dell’accertamento di fatto, non su quello dell’omesso esame di un preciso accadimento decisivo. La Corte ha rilevato, inoltre, che il giudice di merito aveva espressamente esaminato il nucleo fattuale sul quale il ricorrente insisteva, valorizzando le comunicazioni intercorse tra le parti e traendo da esse il convincimento circa il ruolo attivo del Comune nella gestione e nella messa a disposizione dei locali.
Quanto al richiamo agli artt. 2909, 99 e 116 c.c., la Corte ne ha rilevato l’assorbimento nella prospettazione del vizio motivazionale, ribadendo che il vizio di violazione di legge esige la specifica indicazione delle affermazioni in diritto in contrasto con le norme regolatrici, non essendo sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione del merito. La violazione dell’art. 116 c.p.c. non è poi sindacabile in sede di legittimità, vertendo la censura sul mero apprezzamento del materiale istruttorio.
Infine, la Corte ha evidenziato il carattere assorbente della doppia conforme di merito: in tale situazione, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile, a meno che il ricorrente non indichi specificamente le ragioni di fatto, diverse, poste a base delle due decisioni, onere nella specie non assolto. Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti.
Nota della Redazione
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