Amministratore unico e lavoro subordinato: incompatibilità e requisito occupazionale (Cons. Stato n. 2288 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di amministratore unico della stessa, perché il cumulo in un’unica persona dei poteri di rappresentanza, direzione, controllo e disciplina elimina l’alterità necessaria all’elemento della subordinazione. La carica di componente del consiglio di amministrazione non è invece incompatibile in assoluto con il rapporto di lavoro subordinato, potendo il soggetto provare gli indici rivelatori della subordinazione. Ai fini dell’ammissione ai contributi per l’editoria, il requisito occupazionale previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/2017 è condizione di ammissibilità della domanda e non solo criterio di punteggio; i lavoratori a tempo parziale si computano secondo le ore effettivamente lavorate. Il conseguimento del contributo per una annualità non genera affidamento legittimo sul riconoscimento per annualità successive.
Il Fatto
Il Ministero dello sviluppo economico ha dichiarato non ammissibile la domanda con cui una società ha chiesto l’assegnazione, per l’anno 2017, dei contributi del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui al d.P.R. n. 198/2016. L’amministrazione ha ritenuto non integrato il requisito occupazionale minimo di otto dipendenti, di cui due giornalisti, previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/2017: uno dei lavoratori indicati come dipendenti era amministratore unico della società, con conseguente incompatibilità con la qualifica di giornalista dipendente.
La società ha impugnato il provvedimento e, con motivi aggiunti, la nota di conferma e la graduatoria definitiva. Il TAR Lazio ha respinto ricorso e motivi aggiunti. La società ha proposto appello, riproponendo anche i motivi aggiunti non esaminati o assorbiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’incompatibilità tra carica sociale e lavoro subordinato. Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. trib., n. 36362 del 2021; Cass. civ., sez. lav., n. 14374 del 2020), il Consiglio di Stato distingue nettamente due situazioni. Il componente del consiglio di amministrazione non è incompatibile in assoluto con il rapporto di lavoro subordinato, perché le decisioni sono assunte collegialmente e l’interessato può provare gli indici della subordinazione. L’amministratore unico, invece, è incompatibile: in lui vi è piena identità tra chi esercita i poteri del datore di lavoro e chi a quei poteri dovrebbe essere sottoposto.
Il richiamo alla disciplina sul direttore di testata non supera l’ostacolo: resta l’assenza di reale alterità tra il soggetto titolare del potere disciplinare e quello rispetto al quale si accerta la subordinazione. Il primo motivo di appello è quindi infondato.
Quanto al requisito occupazionale, la Corte ribadisce che l’art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/2017 lo prevede ai fini dell’ammissibilità della domanda, prima ancora che dell’assegnazione del punteggio. È irrilevante che la norma non contempli espressamente l’incompatibilità: spetta all’amministrazione verificare in concreto la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente.
Il Collegio respinge anche la censura sull’affidamento legittimo: ogni domanda riguarda una singola annualità, con autonoma istruttoria e autonomo provvedimento, sicché il contributo ottenuto per un anno non genera affidamento per gli anni successivi, a maggior ragione in presenza di carenza dei presupposti di legge (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 8037 del 2025).
Infine, sul computo dei lavoratori a tempo parziale, la Corte interpreta la disciplina transitoria nel senso che essa fissa solo il tempo in cui il requisito deve sussistere, senza derogare al criterio di calcolo per ore effettivamente lavorate: diversamente si perverrebbe a una sostanziale abrogazione della previsione. I motivi aggiunti riproposti sono inammissibili per genericità e comunque infondati. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.