Ordinanze sindacali per scarichi e potere extra ordinem del Sindaco (TAR Sicilia n. 1938 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Lo scarico di acque reflue urbane non depurate su corpo idrico superficiale ricade nella parte III del d.lgs. n. 152/2006 e non nella parte IV, con conseguente inapplicabilità dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 in forza dell’art. 185, comma 2, lett. a), che esclude le acque di scarico dall’ambito della disciplina sui rifiuti. La non riconducibilità della fattispecie al rimedio tipico non priva il Sindaco del potere di ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, che anzi trova in tale lacuna il proprio fondamento, avendo contenuto atipico e residuale attivabile in presenza di pericolo attuale e imminente non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. L’ordine può essere indirizzato al soggetto in diretto rapporto con il bene, senza obbligo di preventivi accertamenti sulla titolarità formale o effettiva, salva la rivalsa verso i responsabili effettivi; nella specie la legittimazione dell’ente di governo d’ambito deriva dal suo ruolo di predisposizione del programma degli interventi ex art. 149 d.lgs. n. 152/2006. La dedotta carenza di risorse non rende inesigibile l’adempimento, dovendo l’ente attivare l’autonomia di spesa in via interinale e rivalersi poi sulla Regione.

Il Fatto

A seguito delle analisi su un campione d’acqua prelevato nel territorio di Villarosa, ARPA Sicilia ha comunicato all’Amministrazione comunale, all’ente di governo d’ambito e al gestore del servizio idrico integrato che il campione risultava derivante da uno scarico su suolo di acque reflue urbane non depurate, con superamento dei limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del d.lgs. n. 152/2006 per più parametri. L’Agenzia ha richiamato gli obblighi discendenti dall’art. 192, terzo comma, del d.lgs. n. 152/2006 e ha informato la Procura della Repubblica competente per i profili penali.

Con ordinanza n. 10 del 28.03.2023 il Sindaco di Villarosa, invocando gli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 e il medesimo art. 192, ha ordinato all’ente d’ambito e al gestore di attuare le misure per far cessare la fuoriuscita del refluo entro trenta giorni, con previsione di interventi sostitutivi in danno. L’ente di governo d’ambito ha impugnato la nota e l’ordinanza, articolando censure di inattuabilità per carenza di risorse, difetto di legittimazione passiva e inapplicabilità della disciplina sui rifiuti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale, estraneo alla controversia per assenza di atti impugnati di provenienza assessoriale. Ha poi confermato il difetto di interesse all’impugnazione della nota ARPA, negandone la natura provvedimentale: l’atto comunica gli esiti delle analisi ed enuncia gli obblighi normativi, lasciando liberi i destinatari di selezionare soluzioni e strumenti, senza imposizione unilaterale di modificazioni incidenti sulla sfera giuridica. Il gravame avverso la nota è pertanto inammissibile, in conformità alla sentenza della Sezione II del medesimo TAR n. 2639/2024.

Quanto all’ordinanza sindacale, il Collegio ne ha riconosciuto la natura plurimotivata, richiamando il principio per cui l’accoglimento postula l’illegittimità di tutte le autonome ragioni giustificatrici (da ultimo Cons. Stato, sez. II, 21.3.2025 n. 2373). È risultata fondata la censura di violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006: trattandosi di scarico di acque reflue urbane, opera la parte III del Codice dell’ambiente, mentre la parte IV resta esclusa per il disposto dell’art. 185, comma 2, lett. a). La sola disciplina dei rifiuti applicabile riguarda i fanghi da trattamento, ai sensi dell’art. 127.

Tale conclusione non ha però travolto l’atto. L’inapplicabilità del rimedio tipico costituisce il fondamento del potere atipico esercitato: le ordinanze ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 hanno contenuto residuale e operano in assenza di strumenti tipizzati per fronteggiare l’emergenza (richiamata Cons. Stato, sez. V, n. 3372 del 2021, nonché la decisione della sezione n. 1272 del 2025). Il ricorrente non ha contestato il pericolo per l’igiene e la salute pubblica, limitandosi a eccepire inesigibilità e difetto di legittimazione.

L’eccezione è stata respinta. Le ordinanze contingibili non richiedono di indirizzare l’ordine ai diretti responsabili né accertamenti preventivi sulla titolarità, potendo colpire il soggetto in diretto rapporto con il bene, salva la rivalsa (Cons. Stato, sez. V, n. 2610 del 2015 e altri richiami). Il collegamento dell’ente d’ambito al bene deriva dal subentro al pregresso ATO 5; il riparto di competenze con il gestore è recessivo. Spetta all’ente di governo, e non al gestore, la ricognizione delle infrastrutture e il programma degli interventi. La carenza di risorse è apparsa argomento contraddittorio e comunque superabile mediante l’autonomia di spesa con successiva rivalsa regionale; il mantenimento dello status quo avrebbe aggravato l’inquinamento in atto. L’atto è stato giudicato di adeguata proporzionalità. Il ricorso è stato in parte dichiarato inammissibile e per il resto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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