Contributi all’editoria: part time e amministratore unico nel requisito occupazionale (Cons. Stato n. 2289 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito occupazionale minimo previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/2017 opera come condizione di ammissibilità della domanda di accesso ai contributi per l’editoria e non come criterio valutativo. I lavoratori a tempo parziale si computano in proporzione alle ore effettivamente lavorate anche per le annualità dal 2016 al 2018: la disciplina transitoria individua solo il momento in cui il requisito deve sussistere, senza derogare al criterio di calcolo. Sussiste incompatibilità assoluta tra la carica di amministratore unico di società di capitali e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, per difetto di alterità tra datore di lavoro e lavoratore. Il conseguimento del contributo per una annualità non genera affidamento legittimo sul riconoscimento per annualità successive, autonome per istruttoria e provvedimento.

Il Fatto

Il Ministero dello sviluppo economico, con nota del 16 luglio 2019, dichiara inammissibile la domanda con cui una società editrice chiede l’assegnazione per l’anno 2018 dei contributi del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. L’amministrazione ritiene non integrato il requisito occupazionale: esclude dal computo un lavoratore che riveste la carica di amministratore unico della stessa società e riduce un altro dipendente in proporzione al suo impegno part time, pari al 20%. La società impugna il provvedimento e, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva.

Il TAR Lazio, Sezione Quarta, n. 20869/2024 respinge ricorso e motivi aggiunti. La società appella, censurando l’interpretazione del requisito occupazionale, la ritenuta incompatibilità tra carica sociale e subordinazione e il diniego di tutela dell’affidamento; ripropone i motivi aggiunti, assorbiti in primo grado. Il Ministero chiede la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo muovendo dal dato letterale dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/2017, che include nel calcolo i lavoratori part time e impone di tener conto, per quelli a tempo parziale, delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. L’amministrazione ha quindi correttamente computato il dipendente al 20%.

L’appellante oppone la clausola transitoria, che per le domande dal 2016 al 2018 richiama il numero dei “dipendenti occupati” alla data di presentazione. Il Consiglio di Stato respinge la lettura proposta: la disposizione fissa soltanto il tempo in cui il requisito deve sussistere — alla presentazione per il triennio 2016-2018, anche nell’anno precedente per il 2019, nei due esercizi precedenti dal 2020 — mentre il criterio di calcolo resta quello dell’inciso precedente. Accogliere la tesi dell’appellante equivarrebbe ad abrogare la regola del computo proporzionale, poiché la locuzione “dipendenti occupati” è usata in tutte le discipline temporali, compresa quella a regime.

Quanto al secondo motivo, è decisiva la circostanza che il soggetto indicato come dipendente fosse amministratore unico. Richiamando Cass. civ., sez. trib., n. 36362 del 2021, oltre a Cass. civ., sez. lav., n. 14374 del 2020, n. 6819 del 2000 e Cass. civ., sez. trib., n. 10909 del 2019, il Collegio distingue la posizione del componente del consiglio di amministrazione — compatibile con la subordinazione, essendo le decisioni collegiali e potendo l’interessato provare gli indici della subordinazione — da quella dell’amministratore unico, che accentra i poteri di rappresentanza, direzione, controllo e disciplina. Manca così l’alterità tra chi esercita i poteri datoriali e chi dovrebbe esserne soggetto. Il richiamo alla disciplina di settore sul rapporto tra giornalista e direttore di testata non supera tale rilievo.

Il terzo motivo è infondato perché ogni domanda di contributo si riferisce a una singola annualità, con istruttoria e provvedimento autonomi: l’ammissione per il 2016 non radica un affidamento legittimo per il futuro, tanto più in presenza di una carenza dei presupposti di legge (nello stesso senso, in materia diversa, Cons. Stato, sez. VI, n. 8037 del 2025). Respinti i motivi principali, restano assorbiti i motivi aggiunti riproposti. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese in favore del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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