Il vincolo del giudicato impone la piena rivalutazione del titolo abilitativo (Cons. Stato n. 2292 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che annulla un giudizio di abilitazione scientifica nazionale per difetto di motivazione, riferito nella sua unitarietà al titolo di cui alla lettera e) del d.m. n. 120/2016, non circoscrive la riedizione del potere alla sola verifica della rilevanza della rivista scientifica. Il vincolo conformativo investe la pienezza del potere valutativo su quel titolo, che non può essere scisso in segmenti autonomi. La commissione in diversa composizione è pertanto legittimata a esaminare ogni profilo utile a integrare la declaratoria del titolo, compreso quello della effettiva qualifica posseduta dal candidato in seno al comitato editoriale. Non opera il limite dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, che non si applica alle procedure a finalità selettiva, dovendo prevalere l’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’organo tecnico nella valutazione dei titoli.
Il Fatto
Il candidato aveva impugnato davanti al TAR Lazio il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale 09/H1. La commissione aveva riconosciuto la piena coerenza delle pubblicazioni e la buona rilevanza delle stesse, ma aveva negato l’abilitazione per il mancato possesso di almeno tre titoli, ritenendo non integrato il titolo e) nella parte relativa alla partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali rilevanti.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 2245/2025, accoglieva il ricorso per difetto di motivazione, censurando l’integrazione postuma operata dall’amministrazione in giudizio. La nuova commissione, in diversa composizione, riconosceva la rilevanza della rivista, ma negava nuovamente il titolo, non equiparando la qualifica dichiarata dal candidato a quella richiesta dalla declaratoria. Il TAR, in sede di ottemperanza, riteneva superati i limiti del giudicato e, esaurita la discrezionalità residua, ordinava l’adozione del provvedimento di abilitazione. Il Ministero appellava.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato l’appello e corregge la lettura del giudicato operata dal primo giudice. La sentenza di cognizione, nell’annullare il giudizio, aveva riferito il difetto di motivazione nella sua unitarietà al titolo di cui alla lettera e). Il vincolo conformativo era dunque quello di riesercitare il potere motivando adeguatamente il nuovo giudizio su quel titolo, non già di limitarsi alla sola verifica della rilevanza della rivista.
Il criterio non può essere scisso in singoli e distinti segmenti. Una volta accertata la non rilevanza della rivista, la prima commissione non aveva esaminato gli ulteriori aspetti preclusivi, sicché la partecipazione al comitato editoriale non rientrava tra le valutazioni positive fatte salve dalla sentenza ottemperanda. Su quel profilo la nuova commissione era pienamente investita del potere valutativo.
La Corte ritiene inoltre errato il richiamo all’art. 10-bis legge n. 241/1990. La disposizione non si applica alle procedure a finalità latamente selettiva, quali l’abilitazione scientifica: l’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti deve prevalere sull’interesse del singolo al riconoscimento del titolo. La sentenza di annullamento non aveva riconosciuto la spettanza del titolo, ma solo il vizio motivazionale.
Quanto alla qualificazione del ruolo, il Collegio esclude che la lettera del Managing Editor della rivista possa fondare l’equiparazione tra la qualifica di Associate Editor e quella di componente dell’Editorial Board. La missiva non contiene alcun passaggio idoneo a tale attestazione. Il TAR, equiparando i ruoli sulla base di una personale disamina delle funzioni svolte, ha travalicato i limiti del proprio sindacato, sostituendosi all’organo tecnico.
La valutazione della commissione risulta congruamente motivata e immune dai vizi censurati. L’appello è accolto, respinta l’eccezione di inammissibilità, il ricorso di primo grado è respinto e le spese del doppio grado sono compensate in ragione della complessità della duplice valutazione.
Nota della Redazione
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