Esecuzione del giudicato e diniego dell’astreinte per ragioni di finanza pubblica (TAR Sicilia n. 2505 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta quando la perdurante crisi della finanza pubblica e l’ingente ammontare del debito pubblico integrino concrete ragioni ostative. Tali circostanze sono valutabili come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ. e sono idonee non solo a mitigare l’importo dell’astreinte, ma a escluderne la stessa applicazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 173 del 20 gennaio 2023, nella parte in cui condannava la Questura al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 750,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha chiesto, inoltre, la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mero stile. La sentenza da eseguire era stata notificata presso la sede della Questura il 9 agosto 2024 ed era passata in giudicato, come dichiarato dal ricorrente e non contestato. Dalla notifica era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto accertato il presupposto dell’ottemperanza. La sentenza era passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni era spirato. Ha quindi dichiarato l’obbligo della Questura di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.

Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con facoltà di delega. Ha precisato che il commissario deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, nonché al reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il compenso del commissario sarà determinato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. La parcella va presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 d.P.R. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico, come precisato da Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.

Il Collegio ha invece disatteso la domanda di penalità di mora. Ha valorizzato le note difficoltà di adempimento connesse alla perdurante crisi della finanza pubblica e all’ingente ammontare del debito pubblico. Tali ragioni ostative rilevano ex art. 115 cod. proc. civ. in quanto fatti notori, come già affermato da TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 81 del 2024 e da TAR Umbria, sez. I, n. 782 del 2023. Le circostanze sono parse sufficienti non solo a mitigare l’importo dell’astreinte, ma a escluderne la stessa applicazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in € 500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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