Ordinanza di rimozione rifiuti ex art. 192 d.lgs. 152/2006: competenza sindacale non derogabile (TAR Lombardia n. 3721 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente con cui il Comune ingiunge al proprietario o al possessore di un’area privata la rimozione dei rifiuti ivi abbandonati da terzi e il ripristino dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, è atto di competenza riservata al Sindaco in quanto autorità sanitaria e di protezione civile. La relativa attribuzione costituisce norma speciale e sopravvenuta che prevale, per i criteri di specialità e successione cronologica, sulla clausola generale di competenza dirigenziale di cui all’art. 107 d.lgs. n. 267/2000. Ne consegue che l’ordinanza adottata dal dirigente comunale è affetta da vizio di incompetenza, non sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, atteso che il principio di legalità dell’azione amministrativa non consente a un organo di esercitare un potere attribuito ad altro organo. Il vizio di incompetenza ha portata assorbente e determina l’annullamento dell’atto senza che il giudice possa esaminare le ulteriori censure sostanziali. L’esecuzione spontanea del provvedimento impugnato non integra acquiescenza salvo che il destinatario abbia dichiarato espressamente di non voler proseguire il giudizio o abbia tenuto una condotta logicamente incompatibile con la domanda proposta.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio nel quale esercita attività estrattiva, segnalava al Comune l’abbandono abusivo di rifiuti lungo una strada di accesso alla cava, chiedendo l’intervento dell’Amministrazione. All’esito dei sopralluoghi, i tecnici comunali accertavano che i rifiuti insistevano su terreni di proprietà della società e che alcune alberature versavano in stato di pericolo. Con ordinanza dirigenziale il Comune ingiungeva alla società, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, la rimozione dei rifiuti, la verifica della stabilità delle alberature e la predisposizione di un programma di messa in sicurezza. La società impugnava il provvedimento, deducendo, tra l’altro, l’incompetenza del dirigente ad adottare l’ordinanza, riservata dalla legge al Sindaco.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune per intervenuta esecuzione dell’ordinanza, richiamando il principio per cui l’adempimento spontaneo di un provvedimento valido non implica acquiescenza, salvo che emergano dichiarazioni o condotte univoche incompatibili con la volontà di impugnare.
Nel merito, il Collegio ha qualificato l’atto impugnato come ordinanza adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, alla luce del richiamo espresso alla norma nelle premesse, dell’accertamento di un deposito incontrollato di rifiuti in area privata e del contenuto dispositivo, consistente nell’ordine di rimozione e conferimento a impianto autorizzato. Ha quindi rilevato che l’ordinanza era stata sottoscritta dal responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio e non dal Sindaco.
La norma ambientale attribuisce espressamente e tassativamente al Sindaco la competenza a ordinare la rimozione dei rifiuti, configurando una riserva che non può essere derogata dall’art. 107 d.lgs. n. 267/2000. Richiamando la giurisprudenza prevalente, il Tribunale ha affermato che l’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 costituisce norma speciale sopravvenuta che prevale sulla clausola generale dirigenziale in base ai criteri di specialità e successione cronologica. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, osservando che il vizio di incompetenza non è sanabile, poiché l’attività posta in essere da organo incompetente è equiparabile a quella non ancora esercitata dall’organo titolare del potere.
Il vizio di incompetenza, avente portata assorbente, ha comportato l’annullamento dell’ordinanza nella sola parte relativa alla rimozione dei rifiuti, restando assorbiti i motivi sostanziali. Il Tribunale ha invece respinto le censure concernenti le prescrizioni sulle alberature, ritenute coerenti con gli obblighi di manutenzione assunti dalla società nella convenzione per l’esercizio dell’attività estrattiva e non smentite dalle osservazioni procedimentali, vertenti su interventi risalenti e non idonei a far venir meno l’esigenza di una verifica aggiornata. Nessuna violazione del contraddittorio è stata ravvisata, essendo sufficiente una motivazione che renda comprensibile l’iter logico seguito dall’Amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.