Verifica tecnica e criteri on/off nella gara di fornitura sanitaria (TAR Lombardia n. 3352 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di gara per la fornitura di sistemi diagnostici, la valutazione di conformità tecnica dell’offerta al capitolato va condotta distinguendo la fase analitica da quella preanalitica: laddove il capitolato non imponga la completa automazione di un processo, l’intervento dell’operatore non integra violazione delle caratteristiche tecniche minime. Il criterio di aggiudicazione on/off non impone alla commissione di attribuire il solo punteggio massimo o nullo quando il collegio sia composto da più commissari: la media dei voti e la proporzione costituiscono metodo non illogico, se la lex specialis non prevede modalità alternative. È inammissibile la censura che denunci la contraddittorietà tra capitolato e griglia di valutazione senza prospettare le ricadute concrete sull’attribuzione dei punteggi.
Il Fatto
Con determina dirigenziale, la stazione appaltante ha indetto una procedura aperta per la fornitura quinquennale di sistemi diagnostici per microbiologia, in gara aggregata tra più aziende socio sanitarie, per un importo complessivo a base d’asta di oltre quindici milioni di euro. La gara era suddivisa in quattro lotti; il lotto 1, relativo a un sistema analitico per l’automazione della semina dei campioni biologici, aveva un valore a base d’asta di euro 3.278.350 e vedeva la partecipazione di due soli concorrenti.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata, deducendo l’offerta condizionata, il difetto di due requisiti tecnici minimi, l’erronea attribuzione di punteggi premiali on/off e proporzionali e, in via subordinata, la contraddittorietà tra capitolato tecnico e griglia di valutazione, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Si sono costituite la stazione appaltante e l’aggiudicataria, che ha proposto ricorso incidentale. Il Tribunale ha disposto verificazione affidandola all’Istituto Superiore di Sanità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di nullità della verificazione, respingendola: il verificatore ha comunicato l’avvio delle operazioni, sicché il contraddittorio è stato garantito e le parti erano in condizione di parteciparvi.
Nel merito, la censura di offerta condizionata è smentita dalla relazione peritale: il software di acquisizione e analisi delle immagini è compatibile con terreni selettivi e differenziali forniti da ditte diverse dall’aggiudicataria. La censura è quindi infondata in punto di fatto.
Quanto ai requisiti tecnici minimi, il verificatore ha chiarito che la strumentazione oggetto del lotto riguarda la fase analitica degli esami colturali, mentre la rimozione dei tamponi dai contenitori rientra nella fase preanalitica, per la quale il capitolato non richiede la completa automazione. Per la miscelazione, il capitolato non impone espressamente l’automazione integrale e il verificatore ha escluso l’esistenza in commercio di strumenti idonei a gestire in modo completamente automatico i campioni non liquidi: la necessità di agitazione con vortex prima del caricamento non integra quindi difformità.
Il criterio on/off non è stato applicato in modo illogico. La commissione ha raccolto i voti binari di ciascun commissario, ne ha calcolato la media e ha proporzionato il punteggio: il metodo concilia il voto secco con la presenza di più commissari e risulta il più aderente alle Regole di valutazione delle offerte, che indicano la media dei voti come unica modalità, senza prevedere alternative per i criteri on/off.
Le censure sui punteggi premiali sono parimenti infondate: il verificatore ha accertato il possesso dei requisiti D1, D2, G1 e G2, nonché la capacità del sistema di allocare 288 campioni contro 72 e di acquisire 2.400 immagini/ora. La doglianza sulla contraddittorietà tra capitolato e griglia è inammissibile, perché la ricorrente non prospetta le ricadute concrete sull’attribuzione dei punteggi. Il ricorso principale è respinto, quello incidentale improcedibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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