Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per crediti pecuniari (TAR Calabria n. 241 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto l’esecuzione di un titolo di condanna al pagamento di somme di denaro. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Il Commissario ad acta, nominato per la perdurante inottemperanza, provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Catanzaro: l’uno per la condanna al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale, l’altro, difensore distrattario, per onorari e accessori. Il titolo è divenuto definitivo ed è stato ritualmente notificato.
Prima del ricorso, i ricorrenti hanno inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, e sono decorsi i sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Il Ministero della Giustizia, regolarmente intimato, non si è costituito. I ricorrenti chiedono anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, dell’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Sussistono perciò tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e poi il testo della norma come novellato dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.
Non emergono iniquità o altre cause ostative, sicché la somma può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Tale importo si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. Decorrenza: dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.
Sul fronte delle spese, il TAR liquida d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. In caso di mancata refusione, provvede il Commissario: il Collegio invoca il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, l’economia processuale e il buon andamento, evitando un secondo giudizio di ottemperanza. Il richiamo all’art. 95 cod. proc. civ. e all’art. 510 cod. proc. civ. conferma che le spese gravano sul debitore.
Il dispositivo ordina l’esecuzione nel termine di 60 giorni, determina la penalità di mora negli interessi legali, nomina sin d’ora il Commissario ad acta e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese in favore del difensore distrattario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata