Ammonimento al minore: la Questura deve svolgere istruttoria autonoma (TAR Toscana n. 1816 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ammonimento disposto dal Questore ai sensi dell’art. 5, commi 5-7, d.l. n. 123/2023, conv. in legge n. 159/2023, il provvedimento non può fondarsi sul mero richiamo dell’istanza della presunta vittima. L’Amministrazione ha il dovere di svolgere un’accertamento autonomo ed obiettivo dei fatti, acquisendo elementi di riscontro e valutando le allegazioni difensive dell’interessato. Il difetto di istruttoria e la violazione del principio di partecipazione integrano eccesso di potere e rendono l’atto illegittimo, in coerenza con l’art. 8 CEDU e con la giurisprudenza amministrativa che impone al Questore di non limitarsi alla ricostruzione unilaterale della vicenda. La celerità del procedimento non giustifica l’elusione dell’obbligo di considerare gli elementi addotti dall’interessato.
Il Fatto
Il Questore di Arezzo emetteva un provvedimento di ammonimento nei confronti della figlia minore dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 5-7, del d.l. n. 123/2023, conv. in legge n. 159/2023, che rinvia all’ammonimento di cui all’art. 8 del d.l. n. 11/2009. Alla base della misura, alcuni comportamenti vessatori che la minore avrebbe posto in essere ai danni di una compagna di classe. In pari data venivano contestati ai genitori i profili sanzionatori previsti dall’art. 5, comma 8, del medesimo d.l. n. 123/2023 per omessa vigilanza.
I genitori impugnavano davanti al TAR Toscana sia l’ammonimento sia il verbale di contestazione, deducendo difetto di motivazione, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria, e chiedevano accesso agli atti e risarcimento del danno. Con ordinanza cautelare la Sezione contestava il possibile difetto di giurisdizione sulla sanzione amministrativa e accoglieva solo in parte l’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione del verbale di contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria, devoluta all’A.G.O. in forza della legge n. 689/1981, richiamata dai commi 8 e 9 dell’art. 5 del d.l. n. 123/2023. L’attività sanzionatoria è espressione di potere vincolato e la posizione del destinatario ha natura di diritto soggettivo, come confermato dalla giurisprudenza richiamata (Cass. civ. sez. un. n. 8187 del 2022). Restano salvi gli effetti del ricorso qualora la causa sia riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato.
Nel merito dell’ammonimento, il TAR richiama la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, Germano c. Italia, 22 giugno 2023, resa sulla previsione “madre” dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009. La Corte di Strasburgo ha affermato che le autorità non sono esonerate dall’obbligo di fornire motivi pertinenti e sufficienti e che l’istruttoria deve esprimere una valutazione autonoma e proattiva del rischio, non esauribile nel richiamo dell’istanza di parte.
La giurisprudenza interna si è allineata: l’attenuazione dell’obbligo di motivazione non può giungere a esonerare l’Amministrazione dalla considerazione degli elementi introdotti dall’interessato e dall’esplicitazione delle ragioni della loro ininfluenza (Cons. Stato n. 7156 del 2025; TAR Lazio n. 10273 del 2023, con richiamo a TAR Veneto n. 317 del 2018).
Applicando tali principi, il Collegio rileva che i due episodi specificamente imputati alla minore risultano sforniti di prova e si esauriscono nel richiamo dell’istanza. La documentazione non consente di riscontrare l’episodio della “terza settimana di maggio 2025” né di individuare i minori presenti. Quanto agli allenamenti di pallavolo, le sommarie informazioni acquisite smentiscono i comportamenti vessatori. L’istruttoria della Questura ha quindi abdicato al ruolo di accertamento autonomo della veridicità dei fatti e il generico riferimento alle memorie difensive non surroga la violazione del principio di partecipazione. Il provvedimento va annullato.
Quanto alla domanda risarcitoria, il TAR la respinge. Le spese legali del giudizio non integrano un danno risarcibile, dovendo essere liquidate secondo la regola della soccombenza (art. 26 c.p.a.). Il danno non patrimoniale è prospettato in modo apodittico, senza individuazione del pregiudizio concreto né dell’interesse costituzionalmente rilevante leso, con richiamo alla giurisprudenza sul danno non patrimoniale (Cons. Stato n. 4464 del 2013). Le spese processuali sono compensate.
Nota della Redazione
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