Recesso anticipato del ricercatore e restituzione degli emolumenti: serve la multa penitenziale (TAR Sardegna n. 1174 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di lavoro subordinato a esecuzione continuata il recesso del lavoratore non investe le prestazioni già eseguite, salvo che le parti abbiano pattuito una multa penitenziale ai sensi dell’art. 1373 cod. civ. La clausola che si limiti a richiamare il disciplinare di un finanziamento pubblico, prevedendo la revoca dell’intervento e la restituzione degli importi in caso di interruzione anticipata, non integra quella fattispecie e resta priva di connotato sanzionatorio. La richiesta dell’ateneo di restituire l’intera retribuzione percepita è pertanto illegittima e comprime il diritto alla retribuzione dignitosa, garantito a livello unionale e costituzionale. Il credito risarcitorio eventualmente vantato dall’amministrazione non può essere integrato nella motivazione postuma dell’atto né conosciuto d’ufficio, in difetto di domanda riconvenzionale.
Il Fatto
Il ricorrente risulta vincitore di un posto di ricercatore a tempo determinato per un triennio presso l’ateneo resistente, nel settore della fisica sperimentale delle interazioni fondamentali. L’assunzione è finanziata dal Ministero nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, avviso AIM. In sede di stipula il ricorrente sottoscrive una dichiarazione con cui prende atto che il mancato rispetto delle prescrizioni dell’avviso e del disciplinare comporta la revoca dell’intervento e la restituzione integrale degli importi percepiti.
Il rapporto si svolge dal 25 giugno 2020 al 27 ottobre 2022, quando il ricercatore rassegna le dimissioni prima della scadenza del triennio per assumere altro incarico. Il Ministero revoca il finanziamento e l’ateneo riaccredita le somme ricevute; quindi chiede al ricorrente la restituzione di euro 84.772,76, pari agli emolumenti corrisposti nel periodo di servizio. Il ricorrente impugna la nota restitutoria, il decreto di revoca, la clausola contrattuale e il disciplinare, chiedendo in via subordinata l’accertamento del diritto a trattenere le somme.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del disciplinare e la respinge su due rilievi. Il disciplinare non è lesivo in senso tecnico, perché regola i soli rapporti di finanziamento tra Ministero e ateneo; inoltre la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo alla retribuzione, rispetto al quale il giudice decide sulla base della disciplina primaria e contrattuale.
Nel merito il Tribunale distingue le domande. La nota restitutoria viene annullata perché nel contratto a esecuzione continuata il recesso non incide sulle prestazioni già svolte, salvo pattuizione di una multa penitenziale ex art. 1373 cod. civ. Questa non è ravvisabile nella clausola sottoscritta dal ricercatore, che si limita a rinviare al disciplinare e a descrivere la revoca del finanziamento, senza imputare al lavoratore le conseguenze del recesso.
Secondo il Collegio l’opposta lettura, che assimila la multa all’intera retribuzione, attribuirebbe alla clausola una funzione anomala e comprimerebbe il diritto alla retribuzione garantito a livello unionale e costituzionale. Il Collegio richiama i precedenti in materia (tra gli altri, TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 2111 del 2025), secondo cui il contratto di ricerca si scioglie ma il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite.
Non regge neppure la tesi dell’ateneo circa un credito risarcitorio da inadempimento. In chiave pubblicistica essa integra postuma la motivazione dell’atto, per di più ad opera del difensore; in chiave privatistica il credito esula dal thema decidendum, non essendo stata proposta domanda riconvenzionale.
Sono invece inammissibili le altre domande: quella di annullamento della clausola contrattuale, che correttamente interpretata non lede attualmente il ricorrente; quella avverso il decreto ministeriale di revoca, che incide sul solo rapporto di finanziamento; e quella di accertamento, essendo l’interesse già soddisfatto dall’annullamento della richiesta. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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