Permesso di soggiorno ex art. 27 TUI e necessità del visto d’ingresso al vaglio cautelare (TAR Marche n. 141 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del permesso di soggiorno, il giudice amministrativo, in sede cautelare, valuta la sussistenza del fumus boni iuris con riferimento alla necessità del visto d’ingresso e alla presenza dei presupposti per il rilascio del permesso per casi particolari ex art. 27, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. L’accoglimento dell’istanza cautelare, ai fini del riesame, impone all’amministrazione di rivalutare il provvedimento impugnato in contraddittorio con il ricorrente entro un termine assegnato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto di rigetto della richiesta di nulla osta finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno. Il provvedimento gravato era stato adottato dall’amministrazione territorialmente competente, che aveva negato il nulla osta richiesto. Avverso tale atto, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Marche, chiedendo altresì la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato, ex art. 55 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente, ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza in relazione alla controversia. Nel valutare l’istanza cautelare, il TAR ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ingresso nel territorio nazionale, evidenziando la necessità del visto d’ingresso quale presupposto per il rilascio del titolo di soggiorno, richiamando in tal senso la recente pronuncia del TAR Emilia Romagna n. 662/2026.
Con particolare riferimento al caso di specie, la Corte ha rilevato la sussistenza di profili di fumus in relazione alla presenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi particolari di cui all’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. Tale valutazione ha indotto il Collegio a ritenere che il provvedimento impugnato meriti un approfondimento istruttorio in sede di riesame da parte dell’amministrazione.
Alla luce di quanto sopra, il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato, disponendo che l’amministrazione proceda a una nuova valutazione in contraddittorio con il ricorrente entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha, infine, compensato le spese della fase cautelare e fissato la camera di consiglio per il prosieguo del giudizio.
Nota della Redazione
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