Inesigibilità dell’ordine di demolizione su bene non nella disponibilità del destinatario (TAR Calabria n. 1840 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione, avendo natura ripristinatoria, deve essere indirizzato nei confronti del soggetto che ha la materiale disponibilità del bene ed è quindi in condizione di eseguirlo. L’ingiunzione che impone un obbligo di facere inesigibile, perché rivolta alla demolizione di un immobile sottratto alla disponibilità del destinatario, difetta di un elemento costitutivo e non è idonea a produrre effetti. Parimenti illegittima è l’ordinanza adottata in pendenza di un procedimento di condono edilizio non ancora definito, in violazione dell’art. 38 della legge n. 47/1985, non potendosi l’atto repressivo considerarsi implicito rigetto della domanda.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile sito nel Comune di Santa Severina, aveva presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985. L’immobile era stato oggetto di sequestro preventivo e poi di confisca in sede penale, poi in parte annullata con restituzione del solo piano terra alla ricorrente; il primo piano era stato trasferito al patrimonio indisponibile del Comune.
Con ordinanza del Responsabile dell’Area Tecnica, il Comune ha ingiunto alla ricorrente di demolire l’intero edificio, incluso il primo piano non più nella sua disponibilità. La ricorrente ha impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, l’ineseguibilità del comando, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la pendenza del procedimento di condono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle Agenzie statali, non essendo l’immobile più nella loro disponibilità perché assegnato al Comune. Respinge invece l’eccezione di carenza di legittimazione attiva: la destinataria dell’ordinanza è titolare di una situazione qualificata, esposta a sanzioni pecuniarie e penali in caso di inottemperanza.
Nel merito, il giudice richiama la natura ripristinatoria dell’ingiunzione di demolizione (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 9983 del 2024) e ne deduce che il soggetto passivo è colui che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, a prescindere dall’accertamento di una sua responsabilità. L’amministrazione non può quindi ordinare la demolizione a chi non ha la disponibilità materiale del bene né un titolo giuridico che gli consenta di conseguire il possesso.
L’ordine che impone un obbligo inesigibile — perché rivolto alla demolizione di un immobile sottratto alla disponibilità del destinatario — difetta di una condizione costitutiva: l’imposizione di un dovere eseguibile (TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 497 del 2025; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2337 del 2017). Ne deriva l’invalidità radicale e l’inidoneità a produrre effetti. Nel caso concreto il Comune ha disposto la demolizione dell’intero edificio senza considerare che solo il piano terra era stato restituito alla ricorrente, mentre il primo piano è di proprietà comunale: l’ordine non è adempiibile e non chiarisce come demolire il piano terra senza intaccare quello superiore.
Il Collegio ravvisa un ulteriore profilo di illegittimità nella adozione dell’ordinanza in pendenza di un procedimento di condono non definito, in violazione dell’art. 38 della legge n. 47/1985: fino alla definizione del procedimento l’amministrazione deve astenersi da iniziative repressive, né l’atto può valere come implicito rigetto, imponendo la norma la notifica espressa del diniego (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4565 del 2023). Resta impregiudicata la valutazione sulla condonabilità delle opere.
Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento degli altri motivi, e l’atto impugnato annullato. Le spese sono compensate, con contributo unificato a carico del Comune.
Nota della Redazione
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