Accesso agli atti e soccombenza virtuale: cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 11883 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta da parte dell’Amministrazione, intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., poiché realizza il bene della vita cui il ricorrente aspirava. Tale pronuncia non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, che devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale. In applicazione di tale principio, l’Amministrazione che abbia detenuto la documentazione richiesta e l’abbia consegnata solo tardivamente, a fronte di un interesse all’accesso qualificato, è condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Il Fatto
Un militare partecipava a una procedura comparativa per l’assegnazione di un impiego all’estero, rappresentando di aver impugnato la propria scheda valutativa per un periodo pregresso. A seguito dell’accoglimento del ricorso avverso tale scheda, l’Amministrazione ricompilava la valutazione attribuendo la qualifica di “eccellente”, ma la procedura di mobilitazione risultava nel frattempo conclusa. Il militare proponeva quindi istanza di accesso agli atti per conoscere i nominativi dei candidati risultati preferiti e le ragioni della propria esclusione. L’Amministrazione negava l’accesso per assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, e il militare proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione trasmetteva la documentazione richiesta e il ricorrente dichiarava l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto dell’avvenuta ostensione della documentazione, dichiara la cessazione della materia del contendere, ravvisando i presupposti di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La pronuncia postula che fatti sopravvenuti nel corso del giudizio abbiano determinato il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e reso oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.
Il TAR precisa che la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, che devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Tale principio impone di valutare se, in assenza della sopraggiunta ostensione documentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene virtualmente soccombente l’Amministrazione, in quanto: deteneva la documentazione richiesta e solo tardivamente l’ha consegnata; l’interesse del ricorrente all’accesso era qualificato, essendo la richiesta motivata dall’esigenza di conoscere i nominativi dei militari preferiti in una procedura comparativa cui aveva partecipato e le ragioni della mancata inclusione tra i vincitori. Le spese seguono pertanto la soccombenza virtuale e sono liquidate nella misura di € 2.000,00. Il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese in favore del ricorrente.
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Nota della Redazione
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