Ammonimento per violenza domestica adottabile anche in pendenza di procedimento penale (TAR Sicilia n. 1948 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore adottato ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, convertito dalla legge n. 119/2013, per fatti di violenza domestica non soggiacie alla regola dell’alternatività con la querela dettata per lo stalking dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009. La misura può essere adottata anche in pendenza di procedimento penale avente ad oggetto le medesime condotte, poiché la norma prevede l’intervento “anche in assenza di querela” e, quindi, pure in presenza di essa. In ragione della natura cautelare e dell’urgenza, il provvedimento non richiede l’avviso di avvio del procedimento né l’audizione del destinatario, non essendo questi annoverabile tra le “persone informate sui fatti”. È sufficiente che dall’attività investigativa emergano elementi attendibili in ordine al comportamento violento e all’identificazione del suo autore.

Il Fatto

Il ricorrente aveva intrattenuto una relazione affettiva e una convivenza con una donna, dalla quale era nata una figlia. Dopo il deterioramento dei rapporti e l’allontanamento della convivente, fra i due erano insorte reciproche denunce e querele, con rinvio a giudizio del ricorrente innanzi al Tribunale. In data 2 luglio 2022 gli veniva notificato un provvedimento di ammonimento reso dal Questore, adottato a seguito di un procedimento del quale assumeva di non aver mai avuto notizia. L’istanza di accesso agli atti presentata il 7 luglio 2022 veniva negata in pari data.

Il ricorrente impugnava così l’ammonimento e il diniego di accesso, deducendo la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, il travisamento dei fatti e l’illegittimità dell’adozione della misura in presenza di un procedimento penale pendente per le stesse condotte. Deduceva inoltre la violazione del diritto di difesa e delle garanzie partecipative, per non essere mai stato ascoltato. Il Ministero dell’Interno e la Questura resistevano chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio corregge l’impostazione del ricorrente: il fondamento del provvedimento non è l’art. 8 del d.l. n. 11/2009, bensì l’art. 3 del d.l. n. 93/2013, come si ricava dalla notifica del 2 luglio 2022 e dal reiterato richiamo alla “violenza domestica” contenuto nell’atto. La misura questorile in esame è dunque quella di protezione delle vittime di violenza domestica, introdotta per estendere la tutela preventiva ai casi di percosse e lesioni personali nel contesto familiare o affettivo.

La differenza rispetto allo stalking è decisiva. L’art. 8 del d.l. n. 11/2009 consente alla vittima di chiedere l’ammonimento “fino a quando non è stata proposta querela”; l’art. 3 del d.l. n. 93/2013 prevede invece che il Questore possa procedere “anche in assenza di querela” e quindi, argomenta il Collegio, pure in sua presenza. Ne deriva che la previsione di alternatività con la querela non è applicabile all’ammonimento per violenza domestica, con la conseguenza che il deferimento all’autorità giudiziaria o l’inizio del procedimento penale non ne impediscono l’adozione.

Quanto alle garanzie procedimentali, il Tribunale richiama il condiviso indirizzo per cui è sufficiente che dall’attività investigativa emergano elementi probatori attendibili sul comportamento violento e sull’identificazione dell’autore. In ragione dell’esigenza di tutelare la persona offesa e della natura cautelare della misura, il provvedimento non deve essere necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento, specie quando siano emersi precisi indizi di condotta aggressiva. Né il destinatario rientra tra le “persone informate sui fatti”, locuzione che designa i futuri testimoni e non l’indagato.

Il Collegio rileva infine che, nella specie, il provvedimento dava espressamente conto di “ragioni di impedimento” legate all’esigenza di evitare la reiterazione di condotte minacciose e di violenza fisica, rendendo cedevoli le garanzie partecipative. Quanto all’istanza istruttoria di accesso, il ricorrente non ha articolato una actio ad exibendum, e comunque l’accesso è escluso per i documenti coperti da segreto istruttorio. Il ricorrente avrebbe potuto chiedere il nulla osta all’Autorità giudiziaria e articolare un principio di prova più analitico; il metodo acquisitivo non consente di invertire l’onere probatorio. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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