Opere di urbanizzazione e risarcimento: onere probatorio e diligenza del privato (TAR Toscana n. 30 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione richiede la prova dei fatti costitutivi del diritto, gravante sul privato ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.: l’attore deve dimostrare l’arricchimento dell’ente e la correlativa diminuzione patrimoniale, non essendo sufficiente la stima del costo delle opere contenuta nella convenzione. L’indennizzo è commisurato alla minor somma tra arricchimento e depauperamento. L’azione è sussidiaria ex art. 2042 cod. civ. e resta preclusa quando la diversa azione contrattuale non sia carente ab origine di titolo, ma sia rigettata per interruzione del nesso causale. Ai sensi dell’art. 30, co. 3, cod. proc. amm., il giudice esclude il risarcimento dei danni che il privato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche mediante gli strumenti di tutela previsti.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un’area in località Ragnaia, nel Comune di Aulla, oggetto di un piano di recupero che prevedeva la demolizione di un complesso industriale dismesso e la realizzazione di un edificio commerciale e di un edificio abitativo. Con due convenzioni del 6.05.2004 la società si obbligava a eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria, il cui costo era stimato in complessivi € 1.708.287,50, con scomputo degli oneri per un importo massimo di € 1.398.000,00.
Dopo l’alluvione del 25.10.2011 il Sindaco disponeva l’occupazione d’urgenza del terreno per lo stoccaggio di fango e detriti. La società ha convenuto il Comune davanti al TAR chiedendo l’indennità ex art. 2041 cod. civ. per le opere asseritamente realizzate e il risarcimento dei danni da mancata attuazione del programma edificatorio, assumendo l’illegittimo protrarsi dell’occupazione e i silenzi dell’amministrazione sulle istanze di titoli edilizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i presupposti dell’actio de in rem verso: mancanza di giusta causa, arricchimento, diminuzione patrimoniale e correlazione tra gli stessi. Richiamando Cass. civ., Sez. un., 26 maggio 2015, n. 10798, il Tribunale ribadisce che il privato è onerato della prova del fatto dell’arricchimento, senza che l’amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, ferma restando la regola dell’art. 2697 cod. civ.
Nel caso concreto la prova è mancata. La ricorrente si è limitata a dichiarare di aver realizzato le opere e a richiamare la stima convenzionale del loro costo, senza produrre progetti, planimetrie, titoli, fatture, certificati di regolare esecuzione o di collaudo, nonostante gli artt. 7 e 10 della convenzione imponessero specifici progetti esecutivi e il collaudo. L’unico documento prodotto, un ritaglio di giornale sull’intitolazione di una piazza, è giudicato insufficiente. Manca in particolare la prova del depauperamento, che non può desumersi dalla stima convenzionale, dovendosi rispettare il limite della minor somma tra arricchimento e diminuzione patrimoniale.
Il Tribunale rileva inoltre il difetto di sussidiarietà dell’azione. La somma richiesta corrisponde a quella il cui scomputo era stato pattuito nella convenzione e costituirebbe oggetto di una domanda di adempimento contrattuale. Richiamando Cass. civ., Sez. un., 5 dicembre 2023, n. 33954, il Collegio precisa che l’azione ex art. 2041 cod. civ. è preclusa quando la diversa azione non sia carente ab origine di titolo, ma sia rigettata per interruzione del nesso causale.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio applica l’art. 30, co. 3, cod. proc. amm., che esclude il ristoro dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza, regola ritenuta ricognitiva di principi già desumibili dall’art. 1227 cod. civ. secondo Cons. Stato, Ad. plen., n. 3 del 2011. La società non ha dato seguito all’invito a integrare la documentazione richiesta dal GONIP, non ha impugnato il parere contrario della Soprintendenza del 3.09.2010, immediatamente lesivo, e non ha esperito i rimedi avverso il silenzio sulle istanze del 2009 e del 2012. Solo nel 2018, con la vendita a terzi di parte del terreno, ha parzialmente recuperato l’investimento.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese stante la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2041 c.c. – Azione generale di arricchimento
- Art. 2042 c.c. – Carattere sussidiario dell'azione
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova