Ampliamento agrituristico e superfici accessorie nel calcolo del 10% (TAR Lombardia n. 149 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella verifica del limite di ampliamento delle strutture agrituristiche previsto dall’art. 154, comma 3, L.R. Lombardia n. 31/2008, il parametro della superficie lorda va determinato secondo la definizione della Corte costituzionale n. 251 del 2022, che esclude le superfici accessorie individuate dalla D.G.R. n. XI/695 del 2018: portici, gallerie pedonali, ballatoi, logge, balconi, terrazze, tettoie e pensiline oltre 1,50 m, spazi di sosta e manovra dei veicoli. Restano fuori dal computo anche piscina, campo da tennis/calcetto e da bocce, quali strutture non caratterizzanti l’attività agrituristica. Entra invece nella base di calcolo l’edificio destinato a ristorazione fredda, componente stabile dell’organizzazione aziendale, anche se non richiamato nell’ultimo certificato di connessione, perché l’attività non è scindibile dall’immobile che la ospita. Il diniego regionale che include le superfici accessorie e omette tale edificio è quindi illegittimo nei limiti della rideterminazione operata dal giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, coltivatore diretto titolare di un’azienda agricola attiva nel Comune di Padenghe sul Garda, esercita attività agrituristica autorizzata sin dal 2005 e certificata con i provvedimenti provinciali del 2004 e del 2009. In forza di regolari titoli abilitativi realizza un ampliamento dei fabbricati, ultimato nel 2018, e chiede alla Regione l’aggiornamento del certificato di connessione per destinare ad agriturismo anche la porzione nuova, separata catastalmente al foglio 9, mappale 589, subalterno 2.

Il diniego regionale viene annullato dal TAR con la sentenza n. 797 del 30 ottobre 2023, che impone un riesame istruttorio volto a verificare in concreto il rispetto del limite del 10% di cui all’art. 154, comma 3, L.R. n. 31/2008. All’esito, la Regione adotta il decreto n. 1661 del 29 gennaio 2024, confermando il diniego sul presupposto che l’ampliamento ecceda la soglia consentita. Il ricorrente impugna tale provvedimento davanti al TAR, contestando il perimetro delle superfici computate.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio qualifica le censure come vizi di legittimità dello spazio valutativo rimesso all’amministrazione nel riesercizio della funzione, sindacabili in sede cognitoria e non in sede di ottemperanza, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 4259 del 2024. Il thema decidendum si concentra quindi sulla corretta individuazione della base di calcolo del 10%.

Il punto di partenza è la nozione di superficie lorda elaborata dalla Corte costituzionale n. 251 del 2022: somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio, con esclusione delle superfici accessorie. Il richiamo alla D.G.R. n. XI/695 del 2018 consente di individuare in concreto tali superfici, che restano fuori dal computo sia per la parte preesistente sia per quella ampliata. Le superfici accessorie imposte per finalità di tutela paesaggistica non possono dunque pesare a sfavore del richiedente.

Con riferimento alle strutture per il tempo libero, il TAR conferma l’esclusione della piscina, del relativo locale impianti, del campo da tennis/calcetto e da bocce, oltre che della tettoia adibita a parcheggio. Tali strutture non figurano nei certificati di connessione e non si configurano quali elementi caratterizzanti l’attività agrituristica.

Il Collegio dissente invece dall’amministrazione sull’edificio destinato alla ristorazione fredda. Esso è indicato nel certificato di complementarietà del 2004 e nel certificato di connessione del 2009, oltre che nel fascicolo aziendale; lo stesso certificato del 2020 ne prevede l’attività per l’intero anno. L’organizzazione aziendale va osservata in un arco temporale lungo: gli immobili che ne fanno parte non escono dal perimetro solo perché non espressamente richiamati nell’ultima istanza, e la ristorazione fredda non è pensabile all’aperto nei mesi invernali.

Il TAR ridetermina quindi la base di calcolo: mq 853,12 per la palazzina al netto di portico e loggia, più mq 497 per l’edificio della ristorazione fredda, per un totale preesistente di mq 1.350,12. Il 10% ammesso è pari a mq 135,01, capienza sufficiente per la nuova Palazzina B e per il piano terra della Palazzina A. Resta escluso l’alloggio di mq 65,99 al primo piano, eccedente la soglia. Il ricorso è accolto in parte, con spese compensate e contributo unificato a carico della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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