Quote latte: illegittimità caducante degli atti a valle dopo l’annullamento dei prelievi (TAR Lombardia n. 150 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento, intervenuto in corso di causa, degli atti di imputazione del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere costituisce il venir meno del presupposto unico degli atti a valle. In applicazione del principio della illegittimità caducante, l’annullamento degli atti presupposti travolge automaticamente gli atti consequenziali, senza necessità di autonoma impugnazione o di specifica pronuncia di annullamento. Ne segue che i soggetti preposti alla riscossione non possono emettere intimazioni di pagamento per le annualità già caducate. La cartella esattoriale che su tali atti si fondi è pertanto illegittima e va annullata, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità del contenzioso.
Il Fatto
Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, riceveva da Ader una cartella di pagamento per oltre centottantamila euro a titolo di prelievo supplementare, riferito alle annate agrarie 2000/01 e 2003/04. La società impugnava la cartella, il ruolo e l’atto di iscrizione dinanzi al TAR Lombardia, affidando il ricorso a numerosi motivi.
Nel corso del giudizio, con due distinte sentenze, il Consiglio di Stato accoglieva gli appelli proposti da numerose aziende, tra cui la ricorrente, avverso le sentenze del TAR Lazio che avevano confermato le imputazioni di prelievo per le due campagne, annullandole e disponendone il ricalcolo. Agea chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo il discarico della cartella. La ricorrente aderiva inizialmente, per poi revocare l’adesione in udienza, non essendo stato documentato l’avvenuto discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto delle due sentenze del Consiglio di Stato, rispettivamente della Seconda e della Terza Sezione, che hanno annullato le imputazioni di prelievo per le campagne 2000/01 e 2003/04, disponendone il ricalcolo. Tali pronunce hanno definitivamente travolto gli atti presupposti della pretesa azionata con la cartella impugnata.
Il Tribunale rileva che dagli atti di causa non risulta che Agea abbia richiesto il discarico degli atti impugnati, né che Ader vi abbia provveduto. Viene quindi meno il fondamento dell’eccezione di cessazione della materia del contendere e permane l’interesse della ricorrente all’accoglimento.
Il ricorso è accolto in applicazione del principio della illegittimità caducante, riaffermato dalla giurisprudenza con specifico riferimento alla materia delle quote latte. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 645, il Collegio osserva che, essendo stati annullati gli atti di prelievo e costituendo gli stessi l’unico presupposto degli atti a valle, i soggetti preposti alla riscossione non potevano emettere le intimazioni di pagamento per quelle annualità.
La caducazione degli atti presupposti si propaga dunque agli atti consequenziali, senza che sia necessaria autonoma impugnazione. La cartella esattoriale è conseguentemente annullata, nei sensi precisati in motivazione.
Quanto alle spese, il Collegio dispone l’integrale compensazione, in ragione della complessità e particolarità delle questioni che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di quote latte, con particolare riferimento al contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
Nota della Redazione
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