Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro per la carta del docente (TAR Lombardia n. 3489 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro è accoglibile quando risulti inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione è tenuta a dare completa esecuzione alla sentenza che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente, anche mediante l’accredito delle somme dovute per gli anni scolastici indicati dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin da ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la sentenza n. 221/2024 che accertava il suo diritto all’ottenimento della carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 e condannava il Ministero all’accredito dell’importo complessivo di € 3.000,00. La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata all’Amministrazione in data 13 dicembre 2024, senza che questa provvedesse ad alcun adempimento.
Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’integrale esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che la sentenza n. 221/2024 del Tribunale di Busto Arsizio era stata ritualmente notificata e risultava passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del giudice del lavoro. Costituisce condizione dell’azione di ottemperanza l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge, che impone alle Amministrazioni statali di completare le procedure esecutive entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Nella specie, la notifica era avvenuta il 13 dicembre 2024 e il ricorso era stato notificato il 9 aprile 2026, sicché il termine era ampiamente decorso senza che l’Amministrazione avesse dato seguito alla pronuncia. Il Collegio ha pertanto accolto la domanda, ordinando al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo la carta elettronica del docente con le modalità indicate nella decisione del giudice del lavoro.
Quanto all’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale, a semplice richiesta della parte interessata, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione nel termine di 60 giorni. Il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza dei fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
La scelta di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice ha indotto il Collegio a non liquidare alcun compenso per le funzioni commissariali. Le spese di lite, infine, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia e dell’impegno limitato richiesto al difensore, come da giurisprudenza richiamata dal Collegio.
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Nota della Redazione
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