Giudice dell’ottemperanza e applicazione dell’art. 1194 c.c. ai pagamenti parziali (C.G.A.R.S. n. 140 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza chiamato a dare esecuzione a un titolo del giudice civile non può interpretare il giudicato, ma non può nemmeno sottrarsi all’applicazione delle leggi quando questa non sia esclusa dal giudicato stesso. Nell’esecuzione di un ordine di pagamento del giudice civile, in presenza di un pagamento parziale del debitore, trova quindi applicazione il principio dell’art. 1194 cod. civ., secondo cui le somme versate si imputano prima agli interessi e poi al capitale. Si tratta di principio generale derogabile solo da un accordo tra le parti o da una difforme statuizione giurisdizionale. La richiesta di esecuzione del giudicato include perciò anche il riscontro sul rispetto di tale criterio di imputazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Caltagirone tre titoli esecutivi nei confronti del Comune debitore: un’ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. del 22 novembre 2019, passata in giudicato, e due decreti ingiuntivi, il n. 128/2018 e il n. 226/2019, per importi superiori a 197.000 e 208.000 euro. Il Comune aveva ottemperato solo parzialmente, omettendo le spese legali e gli interessi sulle somme tardivamente corrisposte.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva accolto il ricorso per ottemperanza con sentenza n. 2216/23 e nominato un commissario ad acta. Il commissario, con deliberazione assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 1 del 21 novembre 2023, aveva approvato un prospetto di calcolo contestato dalla società perché fondato su una base imponibile incompleta e senza applicazione delle regole sull’imputazione dei pagamenti. Il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. era stato rigettato dal TAR con la sentenza n. 1829/2024, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello. Sul primo motivo, relativo alle somme dovute in forza dell’ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ., l’appellante lamentava che il commissario avesse quantificato gli interessi moratori in circa 35.000 euro senza chiarire la sorte capitale di riferimento, mentre il calcolo corretto avrebbe dovuto includere anche le fatture poste a base del decreto ingiuntivo n. 110/2017, per una base complessiva di oltre 391.000 euro.
Il TAR aveva rigettato la doglianza ritenendo che la contestazione fosse stata introdotta con memoria non notificata anziché con atto di reclamo. Il C.G.A.R.S. ritiene invece che la relazione commissariale, con cui per la prima volta si indicava la sorte capitale utilizzata, costituisca mera esplicazione della deliberazione già adottata e non un autonomo provvedimento impugnabile. Nessuna lesione del contraddittorio, essendo seguita la replica del Comune. Nel merito, il criterio di calcolo è erroneo perché la somma assunta a base non comprende tutte le sorti capitali individuate nei titoli portati a esecuzione.
Sul secondo motivo, afferente al decreto ingiuntivo n. 128/2018, l’appellante aveva chiesto che l’acconto versato dal Comune fosse imputato, ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., prima agli interessi e poi al capitale. Il TAR aveva escluso il proprio potere di imporre tale criterio, qualificando la domanda come interpretazione alternativa del provvedimento del giudice civile. L’assunto è errato: i poteri cognitivi del giudice dell’ottemperanza sono limitati alla mera esecuzione del titolo, ma nell’attività esecutiva non può sottrarsi all’applicazione delle leggi, ove non esclusa dal giudicato.
Il principio dell’art. 1194 cod. civ. ha carattere generale e vale per ogni obbligazione pecuniaria, anche per l’adempimento imposto coattivamente all’amministrazione. Nel caso di specie gli interessi sono quelli legali ex artt. 1224 e 1284 cod. civ., non quelli del d.lgs. n. 231/2002, applicabile solo in presenza di espressa previsione del giudicato, nella specie assente. La sentenza è quindi riformata: il Comune deve dare esatta esecuzione ai tre titoli entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione, applicando l’art. 1194 cod. civ.; in caso di inerzia provvederà in via sostitutiva il commissario già nominato. Le spese del doppio grado, liquidate in 3.000 euro, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1194 c.c. – Imputazione del pagamento agli interessi
- Art. 1224 c.c. – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 1284 c.c. – Saggio degli interessi
- Art. 702-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197