Ampliamento cimitero, illegittimo il dimensionamento senza studio demografico (C.G.A.R.S. n. 855 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica del Comune sono espressione di ampia discrezionalità e non richiedono motivazione analitica per le singole zone innovate, essendo sufficiente una giustificazione ragionevole e coerente delle linee portanti. Il dimensionamento di un’opera pubblica costituisce tuttavia scelta sindacabile per manifesta irragionevolezza, specie quando l’ampliamento di un impianto cimiteriale superi il doppio dell’estensione esistente senza uno studio adeguato sull’andamento demografico, sulla natalità e sulla mortalità della popolazione residente. La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 50 metri ex art. 338 r.d. n. 1265 del 1934 esige la prova delle particolari condizioni locali che rendono impossibile provvedere altrimenti, non potendosi ritenere la scelta necessitata dalla sola dimensione dell’opera. Il difetto di istruttoria e di motivazione inficia la variante e travolge gli atti presupposti.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di terreni contigui al cimitero comunale, destinati a verde agricolo. Con una delibera consiliare il Comune adotta una variante al piano regolatore per ampliare l’impianto cimiteriale, ormai saturo: una superficie di 45.339 mq viene trasformata in parte in zona per attrezzature cimiteriali e in parte in viabilità e parcheggio. Il cimitero esistente occupa 32.535 mq.

Respinte le osservazioni, l’Assessorato regionale approva la variante. I proprietari impugnano gli atti davanti al TAR Sicilia, che accoglie solo un motivo relativo alla posizione di uno dei ricorrenti e respinge gli altri. I soccombenti propongono appello, riproponendo i motivi di primo grado sul dimensionamento dell’ampliamento, sulla fascia di rispetto e sull’omessa VAS.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue tre profili dell’atto: la decisione di ampliare, la localizzazione e la dimensione. Quanto al primo, l’esigenza di ampliare il cimitero è circostanza pacifica e non contestata. Quanto alla localizzazione verso nord, la scelta non è irrazionale: essa è orientata dall’esito del pregresso contenzioso, conclusosi con l’annullamento di un precedente ampliamento in direzione sud. Il Comune non doveva motivare in modo approfondito una scelta di fatto indirizzata da quella pronuncia, né gli appellanti hanno allegato un interesse privato specifico da contemperare o dimostrato che l’ampliamento fosse possibile e più conveniente altrove. Le osservazioni al piano, osserva la Corte richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 6911 del 2010, non sono strumento di tutela ma forma di collaborazione del cittadino, e il loro rigetto non esige dettagliata motivazione.

La censura diviene invece fondata sul dimensionamento. Aumentare più del doppio l’impianto cimiteriale appare non adeguatamente giustificato da un’effettiva esigenza della popolazione locale. La misura dell’opera è scelta discrezionale, ma resta sindacabile per manifesta irragionevolezza o contraddittorietà: il rapporto tra l’estensione attuale e quella dell’ampliamento non trova sostegno in un significativo incremento demografico né in uno studio adeguato sul rapporto tra natalità e mortalità. Considerata la popolazione attestata intorno ai 12.000 abitanti, l’espansione non è giustificata.

Fondato è anche il motivo sulla fascia di rispetto. L’art. 338 r.d. n. 1265 del 1934 consente di scendere sotto i 200 metri, fino a 50, solo quando ricorrano particolari condizioni locali che rendono impossibile provvedere altrimenti. La delibera non chiarisce le ragioni della decisione e il TAR ha colmato il difetto ritenendo la scelta sostanzialmente obbligata. Il Collegio esclude però che il dimensionamento dell’opera rendesse necessitata la riduzione: proprio la mancanza di uno studio demografico dimostra che la soglia dei 50 metri dipende da una dimensione scelta dall’Amministrazione e non da un vincolo dei luoghi.

Il motivo sulla VAS resta assorbito, dovendo l’Amministrazione rideterminarsi all’esito di un’istruttoria approfondita. L’appello è accolto, la sentenza riformata, il ricorso di primo grado accolto e gli atti annullati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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