Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 690 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione e la mancata prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del giudicato e assegna un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il commissario ad acta nominato sin d’ora provvede all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, non costituendo l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vasto in funzione di giudice del lavoro, con la quale è stato accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero all’erogazione del buono elettronico di importo complessivo di € 1.000,00 e al pagamento delle spese.
Il titolo non è stato impugnato ed è passato in giudicato; è stato notificato all’amministrazione il 28 aprile 2025 per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., con decorso del termine di 120 giorni. L’amministrazione non ha dato prova dell’adempimento, donde il ricorso, con richiesta di condanna e di nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato del giudice ordinario. La fattispecie rientra dunque nell’ambito tipico del rimedio.
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti processuali: ritiene rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. Rileva inoltre che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Accertato che la sentenza è passata in giudicato e che non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine assegnato, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della scadenza. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in misura reputata congrua secondo lo scaglione di riferimento e con riduzione del 50% trattandosi di ricorso seriale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il ricorso è pertanto accolto.
Nota della Redazione
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