Criteri quantitativi di gara e onere probatorio dell’offerta altrui (C.G.A.R.S. n. 856 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, ove la lex specialis assegni i punteggi agli elementi quantitativi mediante il metodo dell’interpolazione lineare tra il valore minimo ed il valore massimo, l’attribuzione del coefficiente zero presuppone che l’offerta del concorrente sia quella peggiore tra quelle presentate. Il ricorrente che deduca l’erronea applicazione del criterio è quindi tenuto a provare la misura dell’offerta dei terzi, non essendo sufficiente l’allegazione. Il deposito dei documenti acquisiti in accesso oltre il termine perentorio previsto dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 119 cod. proc. amm. è inutilizzabile e determina il difetto di interesse della censura, per mancanza di riscontro probatorio dell’incidenza sulla graduatoria. La censura che introduce un criterio di calcolo non previsto dal disciplinare, quale la media ponderata per densità demografica, investe scelte tecnico-discrezionali della stazione appaltante, sindacabili solo per manifesta illogicità. Il criterio speciale che assegni punteggi proporzionali al raggiungimento di una soglia va applicato nella sua integralità, con proporzione riferita alla soglia e non all’offerta migliore.
Il Fatto
La stazione appaltante indice una procedura aperta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti in sei Comuni, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Tre operatori presentano offerta. La commissione colloca al primo posto il raggruppamento poi aggiudicatario, al secondo il raggruppamento ricorrente, con uno scarto di 1,359 punti.
Il secondo classificato impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Sicilia, che accoglie il ricorso principale sul primo motivo, relativo al sub criterio 2.1. I primi classificati appellano. Il secondo classificato ripropone le censure assorbite, tra cui quella sul sub criterio 3.2.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo centrale: la commissione ha attribuito i punteggi del sub criterio 2.1 — collocato nella colonna dei punteggi quantitativi — con il metodo dell’interpolazione lineare semplice, anziché con quello min/max. Il primo classificato aveva offerto l’80% di raccolta differenziata in cinque Comuni e il 70% in quello più popoloso; il secondo l’80% su tutti.
La censura del secondo classificato non supera tuttavia il vaglio probatorio. Difetta la prova della percentuale offerta dal terzo concorrente: il dato è oscurato nell’offerta tecnica e il valore 78 riportato nel verbale non è univocamente indicativo della percentuale, poiché allo stesso raggruppamento era stato assegnato 80 senza che offrisse l’80% ovunque. La documentazione acquisita in accesso è stata depositata solo il 2 novembre 2023, oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza del 21 novembre 2023, scaduto il 31 ottobre 2023. Il Collegio richiama la perentorietà dei termini processuali, con i precedenti Cons. Stato, Sez. VI, n. 3511/2019, Sez. V, n. 3705/2017 e Sez. VI, n. 3192/2016, e la conseguente inutilizzabilità.
La Corte aggiunge che il secondo classificato non ha esperito il ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. avverso il diniego di ostensione del dato. Il criterio della media ponderata per popolazione non trova poi riscontro nel disciplinare e rimane rimesso alla discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza; la media semplice conduce al 78,33%, con punteggio di 2,937.
Quanto al sub criterio 3.2, il raggruppamento appellante aveva mezzi con recupero di energia in frenata nel 19,05%, sotto la soglia del 50%, eppure aveva ottenuto il punteggio pieno. Il criterio è speciale rispetto alla regola generale e impone la proporzione sulla soglia: 2 sta a 50 come X sta a 19,05, con punteggio di 0,762. La differenza di 1,238 non supera lo scarto di 1,359: il motivo è inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza. Anche sommando la rettifica sul sub criterio 2.1 residuano 0,058 punti a favore dell’aggiudicatario.
Il quarto motivo — superamento delle cento pagine e violazione dei parametri editoriali della relazione tecnica — è infondato: il disciplinare sanziona con l’esclusione solo l’omessa presentazione e la carenza sostanziale della documentazione, non il rispetto dei limiti formali. L’appello è accolto, la sentenza riformata, il ricorso principale rigettato e quello incidentale dichiarato improcedibile. Spese del doppio grado integralmente compensate.
Nota della Redazione
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