Annullamento in autotutela degli incentivi GSE richiede istruttoria specifica sulla falsità documentale (Cons. Stato n. 4486 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento in autotutela dell’ammissione agli incentivi, adottato dal Gestore dei Servizi Energetici, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando la falsità della documentazione prodotta a corredo dell’istanza viene desunta in via meramente presuntiva dal coinvolgimento del tecnico incaricato in un procedimento penale. Il Gestore è tenuto a svolgere una istruttoria specifica sulla singola pratica, estrapolandola eventualmente dall’insieme delle posizioni investigate, e non può fondare il riesame su “interlocuzioni” con la Guardia di finanza non ostensibili all’interessato. La mancata risposta del richiedente alla richiesta di una dichiarazione sostitutiva non esonera dal compiere l’accertamento sulla falsità, che non può essere tratta sic et simpliciter dall’inerzia. Resta salvo il potere del Gestore di rideterminarsi all’esito di una compiuta istruttoria.

Il Fatto

Il Gestore dei Servizi Energetici, con provvedimento del 23 agosto 2018, ammetteva una richiesta di incentivo, pari a euro 1.657,13, per la sostituzione di una stufa a legna, presentata tramite tecnico incaricato. Con nota del 10 marzo 2020 il Gestore avviava il procedimento di annullamento in autotutela, rilevando che dalle interlocuzioni con la Guardia di finanza di Giulianova era emerso che le fatture trasmesse per comprovare lo smaltimento degli impianti riportavano una falsa attestazione circa l’avvenuto ritiro e smaltimento del vecchio impianto.

L’interessata contestava e chiedeva audizione e accesso alla documentazione, ottenendo riscontro solo parziale, con riserva di rendere noti gli esiti delle indagini “secondo le modalità di rito”. Con provvedimento del 9 settembre 2020 il Gestore disponeva l’annullamento in autotutela. Il TAR Lazio, sez. terza ter, con sentenza n. 13894 del 9 luglio 2024 respingeva il ricorso. Propone appello la privata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla censura sul diritto di difesa, osserva che la doglianza non investe il diniego di accesso ma la lesione del contraddittorio procedimentale determinata dalla mancata conoscenza degli atti posti a fondamento del provvedimento. La richiamata violazione del diritto dell’Unione è solo argomentativa, avendo l’appellante dedotto la violazione dell’art. 10 l. n. 241/1990.

Nel merito, il provvedimento si fondava sulla presentazione, tramite il tecnico, di documenti non veritieri. Il Gestore però non ha indicato, né in fase procedimentale né in giudizio, gli elementi da cui desumere l’effettiva falsificazione della documentazione. La comunicazione della Guardia di finanza del 30 gennaio 2020 dava conto della falsificazione di circa 1747 pratiche istruite dal medesimo tecnico, ma non conteneva alcun accertamento specifico sulla pratica dell’appellante, il quale non era stato indagato.

La documentazione allegata all’istanza — fattura di acquisto, bonifico di importo corrispondente, formulario di ritiro rifiuti — non presentava segni evidenti di falsità, né risultavano dichiarazioni delle ditte interessate che ne disconoscessero l’autenticità. Agli atti era inoltre la documentazione fotografica della stufa sostituita, recante etichettatura riconducibile al modello in fattura. È mancata, dunque, la specifica istruttoria sulla effettiva falsità, desunta solo presuntivamente dal coinvolgimento penale del tecnico.

Il Collegio ritiene priva di rilievo la mancata risposta dell’interessato alla richiesta di attestazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000: la richiesta era superflua, avendo già il richiedente attestato i requisiti in sede di istanza, e comunque inidonea a esonerare il Gestore dall’onere istruttorio, non potendosi la falsità desumere dalla mancata attestazione. La dichiarazione sostitutiva, del resto, concerne fatti a diretta conoscenza del dichiarante, non l’autenticità di documentazione proveniente da terzi.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto con annullamento del provvedimento. Resta salvo il potere del Gestore di rideterminarsi all’esito di una compiuta istruttoria. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *