Ottemperanza alla carta docente: no alla riunione dei ricorsi seriali (TAR Lombardia n. 458 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro sul beneficio della carta elettronica del docente, la mancata apposizione della formula esecutiva non preclude l’ammissibilità della domanda, essendo la stessa non più richiesta dopo le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. e all’art. 115 cod. proc. amm. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022. L’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 integra il presupposto dell’ordine di esecuzione, con condanna dell’amministrazione debitrice a dare completa esecuzione entro un termine e con nomina di un commissario ad acta. La riunione dei ricorsi seriali per ottemperanza non può essere disposta in assenza di connessione oggettiva e soggettiva: l’identità della materia e la parziale identità del difensore non sono sufficienti, né la finalità di contenimento delle spese può risolversi in danno dei singoli ricorrenti.

Il Fatto

Il ricorrente agisce dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, n. 630/2023, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per l’importo di 500,00 euro annui.

La sentenza, notificata all’Amministrazione il 12 gennaio 2024, non è stata appellata ed è passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il Ministero è rimasto inerte. Il ricorrente chiede quindi la fissazione di un termine per l’adempimento e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. La difesa erariale si costituisce chiedendo la riunione dei numerosissimi ricorsi seriali e la riduzione delle spese.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina l’istanza di riunione proposta dall’Amministrazione. La domanda non è accoglibile per difetto dei presupposti di connessione oggettiva e soggettiva: le sentenze azionate e i ricorrenti sono di volta in volta diversi. Non basta l’identità della materia, né la parziale identità dello studio legale patrocinatore.

Il Tribunale chiarisce che la finalità di ridurre l’onere delle spese a carico dell’Amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti. Una riunione finalizzata a decurtare il ristoro delle spese vanificherebbe l’esito vittorioso della lite, avente ad oggetto somme individualmente esigue. Diversa è la soluzione seguita dalla Sezione quando l’Amministrazione provvede in corso di causa: in tal caso si ravvisano giusti motivi di compensazione.

Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, anche senza l’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria per l’ammissibilità dell’ottemperanza dopo il d.lgs. n. 149/2022. Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Sono così soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., e non è contestato l’inadempimento del Ministero.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Ministero è condannato a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale per il personale scolastico o in un delegato, che darà corso al pagamento o all’accredito sulla carta elettronica del docente, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.000,00 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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