Annullamento in autotutela della selezione pubblica e difetto di interesse pubblico attuale (TAR Toscana n. 2062 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di una procedura selettiva già conclusa con l’accettazione dell’incarico da parte del candidato utilizza legittimamente il potere di autotutela solo se sussiste un interesse pubblico attuale diverso dal mero ripristino della legalità e se l’amministrazione pondera l’affidamento del destinatario. Il vizio meramente formale o procedurale dell’atto originario, privo di incidenza sul contenuto dispositivo, non integra il presupposto dell’art. 21-octies, co. 1, legge n. 241/1990. L’annullamento in autotutela di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica richiede inoltre la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, non essendo sufficiente la motivazione del provvedimento finale.

Il Fatto

L’Azienda pubblica di servizi alla persona indice una procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di direttore. La graduatoria colloca al primo posto un candidato e al secondo il ricorrente. Dopo la rinuncia del vincitore, l’incarico è conferito al secondo classificato, che lo accetta.

Con determinazione direttoriale l’Azienda annulla in autotutela l’intera procedura, rilevando che il bando era stato redatto in conformità a un regolamento di organizzazione adottato dal consiglio di amministrazione ma non ancora approvato dal Comune. Il ricorrente impugna tale determinazione e gli atti successivi, con cui l’incarico viene affidato senza selezione a un terzo. Nelle more del giudizio l’Azienda approva un nuovo avviso di selezione, impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale autorizza il deposito tardivo dei documenti prodotti dall’Azienda, formatisi dopo la scadenza del termine di cui all’art. 73, co. 1, cod. proc. amm., e rileva che successivamente l’ente ha annullato in autotutela gli atti impugnati e ha preso atto del rifiuto dell’incarico opposto dal ricorrente. L’annullamento giudiziale non è più di utilità, ma lo scrutinio di legittimità deve comunque svolgersi ai sensi dell’art. 34, co. 3, cod. proc. amm., sussistendo l’interesse a fini risarcitori.

Nel merito, il collegio ritiene fondato il primo motivo. L’art. 21-nonies legge n. 241/1990 consente l’annullamento d’ufficio solo in presenza di ragioni di interesse pubblico e con esclusione dei casi dell’art. 21-octies, co. 2. L’atto originario non presentava alcun vizio: la modifica regolamentare era munita di clausola di immediata eseguibilità, mai contestata né revocata, e l’approvazione comunale era intervenuta senza emendamenti. Il vizio prospettato era quindi meramente formale, come dimostra l’identità di contenuto tra il nuovo avviso e quello annullato.

L’Azienda, inoltre, ha omesso ogni valutazione dell’interesse pubblico attuale. Non ha ponderato l’affidamento del ricorrente, che aveva già accettato l’incarico, né gli interessi contrari alla conservazione degli atti. L’annullamento è stato giustificato con il solo ripristino della legalità, interesse non sufficiente.

Merita condivisione anche il secondo motivo. L’annullamento d’ufficio di un provvedimento ampliativo esige la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, come affermato dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato, sez. VI, n. 532 del 2014; TAR Molise n. 182 del 2024), poiché l’affidamento consolidato rende tale adempimento prodromico all’autotutela e non meramente formale.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti nei sensi indicati, con dichiarazione di illegittimità degli atti e condanna dell’Azienda alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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