Termini VIA perentori anche per progetti FER non prioritari (TAR Toscana n. 2066 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I criteri di priorità nella trattazione dei progetti per impianti da fonti rinnovabili, dettati dall’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006, non introducono alcuna deroga alla perentorietà dei termini del procedimento di VIA fissati dall’art. 25 del medesimo codice. Le novelle che hanno rimodulato l’ordine di esame non eliminano l’obbligo giuridico di provvedere sulle istanze dei progetti PNIEC non prioritari, né incidono sull’art. 2 della legge n. 241/1990. Il silenzio serbato oltre la scadenza resta silenzio-inadempimento, azionabile ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., ma l’ordine di trattazione legislativo conforma il contenuto della condanna: il progetto va valutato entro la quota di pertinenza, senza scavalcamento dei progetti prioritari. Il concerto del Ministero della Cultura non può formarsi per silentium, essendo imposto un provvedimento espresso dalle fonti eurounitarie.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza per l’avvio della procedura di VIA relativa a un impianto agrivoltaico di potenza di picco pari a 26,602 MWp, con opere di connessione alla rete, in due Comuni toscani. Il MASE aveva comunicato la procedibilità dell’istanza, precisando che il concerto del MIC comprendeva l’autorizzazione paesaggistica.

Trascorsi i termini senza provvedimento, la società ha formulato due diffide. Il Ministero ha risposto con una nota nella quale ha sostenuto che i criteri di priorità dell’art. 8 cod. amb. comportavano una sospensione “di fatto” dei termini per i progetti non prioritari e che mancavano ancora il parere della Commissione tecnica e quello del MIC. Da qui il ricorso, con domanda di annullamento e di risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la nota impugnata come atto soprassessorio e non provvedimentale: essa fa stato di un’inerzia procedimentale. Il gravame va quindi riqualificato come ricorso avverso il silenzio-inadempimento, scrutinabile all’udienza pubblica ai sensi dell’art. 87, comma 4, cod. proc. amm., coerentemente con la richiesta di declaratoria dell’obbligo di provvedere.

Il Tribunale richiama la ricostruzione del quadro normativo operata dal Cons. Stato n. 6503 del 22.07.2025 e le proprie precedenti pronunce. L’art. 8 cod. amb. disciplina l’organizzazione interna degli uffici e l’ordine di esame dei progetti PNIEC, ma non contiene alcuna deroga espressa alla perentorietà sancita dall’art. 25, comma 7, cod. amb.. La riserva di abrogazione espressa dell’art. 3-bis, comma 3, cod. amb. rafforza l’interpretazione contraria alla sospensione implicita. La perentorietà è “sui generis”, poiché non comporta decadenza dal potere: resta fermo il regime dell’art. 2 della legge n. 241/1990, con i rimedi successivi all’inerzia.

Le modifiche apportate dal d.l. n. 153/2024 si applicano ai procedimenti pendenti, in forza del principio per cui gli atti amministrativi si uniformano alle norme vigenti al momento della loro adozione. Esse non eliminano l’obbligo di provvedere: la ripartizione in quote, con una riserva non superiore ai tre quinti per i progetti prioritari, mira semmai a evitare che i progetti non prioritari vengano sospesi o postergati.

Nel bilanciamento tra l’interesse pubblico alla transizione energetica e quello del privato alla celere definizione, il Collegio esclude che l’azione avverso il silenzio possa consentire un sorpasso dei progetti già calendarizzati. La condanna va quindi conformata: il progetto resta inserito nel sistema delle quote e l’amministrazione deve valutarlo entro la quota dedicata ai progetti non prioritari.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 cod. amb. è infondata, poiché la norma, così interpretata, realizza un ragionevole contemperamento tra le due categorie di progetti. Quanto al concerto del MIC, è inapplicabile l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, che non opera quando il diritto eurounitario impone provvedimenti espressi, come per la VIA. Mancando il concerto, il ricorso è accolto: il MIC deve rendere il parere entro 40 giorni, con nomina di commissario ad acta; il MASE deve adottare gli atti conseguenti entro ulteriori 20 giorni, anch’essi assistiti da commissario. La pretesa risarcitoria in forma specifica resta così soddisfatta, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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