Responsabilità della Difesa per tumore da uranio impoverito e nesso causale (TAR Puglia n. 1441 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il militare impiegato in teatri operativi contaminati da uranio impoverito e da residui di munizionamento pesante, che contragga una patologia tumorale, ha diritto al risarcimento del danno a carico dell’Amministrazione della difesa in forza dell’art. 2087 cod. civ., che integra il rapporto di servizio. Il nesso eziologico si accerta secondo il criterio del “più probabile che non”, con attenuazione dell’onere probatorio a carico del militare. Una volta provati la missione e l’insorgenza della malattia, grava sull’Amministrazione l’onere di allegare e dimostrare un fattore oncogenetico alternativo. La mancanza di una legge scientifica universalmente valida sul carattere oncogenetico dell’esposizione non esime la Difesa, cui incombe il rischio causale ignoto e non il singolo soldato.
Il Fatto
Il ricorrente, militare con ferma volontaria prolungata e poi volontario in servizio permanente, ha prestato servizio in reparti paracadutisti e ha partecipato a missioni internazionali nei Balcani tra il 1999 e il 2002, operando in aree oggetto di bombardamenti con munizionamento contenente uranio impoverito. Durante la prima missione è stato accasermato in un complesso industriale colpito dai raid aerei della NATO.
Espone di non essere stato dotato di dispositivi di protezione e di avere inalato polveri sottili, contraendo un ependimoma cervicale. L’Amministrazione ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia, ne ha accertato la riconducibilità alle condizioni ambientali e operative di missione e lo ha equiparato alle Vittime del Dovere. Il militare ha quindi agito per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in via complessiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giustizia amministrativa, che ha accolto il criterio probabilistico-statistico per l’accertamento del nesso causale nelle patologie contratte in teatri di guerra contaminati. Richiama in particolare Cons. Stato n. 11363 del 29.12.2023 e Cons. Stato, Sez. II, n. 715 del 2023, ove si afferma che, provati la missione e l’insorgenza della patologia, l’onere probatorio del militare è assolto e la Difesa deve fornire un principio di prova circa un fattore oncogenetico alternativo.
Sul piano sostanziale, la responsabilità dell’Amministrazione ha natura contrattuale e trova fonte nell’art. 2087 cod. civ., che impone la massima diligenza nella protezione del cittadino-soldato da rischi prevedibili e prevenibili, diversi dal pericolo bellico in senso stretto. La Difesa non può invocare la mancanza di evidenza scientifica: la prova liberatoria non può risolversi nell’allegazione del fattore causale ignoto, ma deve individuare il fattore fortuito, non prevedibile e non prevenibile.
Il Collegio valorizza il materiale probatorio. Il rapporto medico-legale condotto su reperto bioptico ha evidenziato la presenza di nanoparticelle di metalli pesanti, di dimensione micronica e submicronica, non altrimenti spiegabile se non con l’esposizione a sostanze teratogene. I pareri del Comitato di verifica riconoscono la patologia quale conseguenza delle condizioni ambientali e operative di missione, e l’equiparazione alle Vittime del Dovere conferma il ruolo causale o concausale dell’esposizione. La CTU ha confermato il nesso causale secondo il criterio probabilistico.
Il ricorso è pertanto fondato quanto all’an debeatur: è provato l’invio in zone contaminate, l’impiego senza mezzi di protezione e l’omessa adozione delle necessarie misure di prevenzione. Quanto al quantum, il Collegio non recepisce le percentuali del consulente di parte e dispone una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidata al Direttore generale dell’INAIL, per accertare e quantificare il danno biologico secondo le tabelle del Tribunale di Milano, applicando la compensatio lucri cum damno. La definizione del residuo e delle spese resta riservata alla sentenza definitiva.
Nota della Redazione
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