Declassificazione a agricolo in variante PGT legittima per ridurre consumo di suolo (TAR Lombardia n. 1695 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo per errori di fatto, abnorme illogicità o travisamento della situazione concreta. La riclassificazione di un’area da edificabile ad agricola è legittima quando risponde all’obiettivo di riduzione del consumo di suolo, valutato in termini sostanziali e non meramente formali. Il proprietario di un fondo edificabile non vanta un’aspettativa qualificata alla conservazione della destinazione, salvo che ricorrano convenzioni urbanistiche o la natura di lotto intercluso. La L.R. Lombardia n. 31/2014 impone la minimizzazione del consumo di suolo come principio di carattere ambientale.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un terreno di 1.000 mq inserito, nel PGT del 2012, in zona edificabile con indice di 0,80 mc/mq. Con deliberazione consiliare n. 27 del 26 novembre 2018 il Comune adottava una variante generale al PGT che riclassificava l’area come agricola. Le osservazioni presentate venivano respinte con la successiva deliberazione n. 16 del 1° aprile 2019, di approvazione definitiva.

Il proprietario impugnava entrambi gli atti, oltre ai documenti di VAS, deducendo illogicità, travisamento del fatto, lesione dell’affidamento, violazione degli artt. 1 e 2 della L.R. 31/2014 ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Il Comune resisteva, eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità delle censure e per mancata impugnazione specifica degli atti di VAS.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende le eccezioni preliminari di genericità, rilevando che il ricorso investe non solo la delibera di adozione ma anche quella di approvazione definitiva, con conseguente interesse attuale al ricorso. Accoglie invece l’eccezione di inammissibilità quanto agli atti di VAS, non essendo stata formulata alcuna censura specifica.

Nel merito, il Tribunale richiama il consolidato indirizzo secondo cui le scelte urbanistiche sono censurabili solo per errori evidenti o palese illogicità, citando Cons. Stato, Sez. IV, n. 7881 del 2023 e TAR Lombardia, Sez. IV, n. 424 del 2024. Nel caso concreto la scelta si inserisce nella logica della variante, diretta a una riduzione del carico urbanistico e a un consumo di suolo tendente a zero. L’area è inoltre ricompresa nella Rete Ecologica Comunale come fascia tampone tra aree urbane e agricole.

Quanto all’istruttoria, il Collegio esclude il travisamento: uno dei lati del lotto è occupato da area agricola e difetta la prova dell’urbanizzazione. Manca quindi la natura di lotto intercluso; e anche ove sussistesse, essa non priverebbe il Comune della potestà pianificatoria, imponendo solo un onere motivazionale aggravato, come affermato in TAR Lombardia, Sez. II, n. 2769 del 2023.

Il secondo motivo è infondato: il proprietario non vanta un’affidamento qualificato in assenza di convenzioni urbanistiche, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 2780 del 2018 e Corte cost. n. 179 del 2019. Il terzo motivo è respinto sul piano ermeneutico: il consumo di suolo va inteso in senso sostanziale, quale perdita di copertura naturale, e la destinazione agricola preserva la risorsa suolo, in coerenza con l’art. 1 L.R. 31/2014. Il quarto motivo cade per l’individuazione dell’interesse pubblico alla riduzione del consumo di suolo. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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