Violazione del contraddittorio procedimentale e annullamento del vincolo culturale (TAR Marche n. 1010 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata prova dell’avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della comunicazione di avvio del procedimento vizia radicalmente il provvedimento conclusivo che incida su un potere discrezionale. Il vizio dei diritti partecipativi non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché il contributo istruttorio dell’interessato avrebbe potuto influire sul contenuto dell’atto. Il giudice amministrativo, accertata la violazione del contraddittorio procedimentale, non può esaminare nel merito le censure sostanziali, dovendosi considerare il potere, di fatto, non ancora esercitato. Ne consegue l’annullamento del provvedimento e l’ordine di cancellazione della trascrizione del vincolo.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un immobile adibito a cinema ubicato a Porto San Giorgio, impugnava il decreto con cui la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche aveva dichiarato l’immobile di particolare interesse culturale, ai sensi degli artt. 10 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004.

La società deduceva, in via principale, la violazione dei diritti partecipativi e del contraddittorio procedimentale: la comunicazione di avvio del procedimento non era mai pervenuta alla destinataria, che ne aveva avuto conoscenza solo a seguito di accesso agli atti. Nel merito lamentava la carenza dei presupposti, per le alterazioni subite dall’immobile e per l’avanzato stato di degrado. Nessuna delle amministrazioni intimate si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente la doglianza relativa alla violazione dei diritti partecipativi. In via preliminare il Tribunale escludeva la necessità di disporre istruttoria: le amministrazioni intimate avevano avuto a disposizione tredici anni per costituirsi e svolgere le proprie difese, ben potendo verificare l’avvenuta ricezione della comunicazione di avvio presso gli organismi periferici del Ministero della Cultura.

Nel merito il Tribunale rilevava che, in assenza di prova circa la ricezione della comunicazione, il procedimento era radicalmente viziato. Si trattava dell’esercizio di un potere per eccellenza discrezionale, rispetto al quale non poteva invocarsi l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Il Collegio escludeva, inoltre, che la ricorrente fosse venuta aliunde a conoscenza dell’intenzione di imporre il vincolo e riteneva che la relazione tecnica prodotta in giudizio sarebbe stata certamente portata all’attenzione dell’autorità procedente in sede amministrativa. La violazione del contraddittorio, dunque, aveva impedito alla destinataria di incidere sull’atto finale.

Pur avendo il motivo valenza assorbente, il Tribunale precisava di non poter esaminare nel merito le censure sostanziali e di non potersi sostituire all’amministrazione nella valutazione dei presupposti. Proprio a causa del vizio partecipativo, il potere non era stato ancora esercitato, non avendo la Direzione Regionale potuto tener conto del contributo istruttorio del destinatario.

Il ricorso era quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e ordine alla Direzione Regionale di procedere alla cancellazione della trascrizione del vincolo nel Sistema della Pubblicità Immobiliare. Le spese erano dichiarate irripetibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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