Annullamento in autotutela del titolo edilizio senza avvio del procedimento (TAR Lazio n. 205 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento in autotutela di un titolo edilizio rilasciato da oltre dodici anni e più volte prorogato è illegittimo se adottato senza la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990. L’amministrazione non può supplire a tale omissione con le richieste istruttorie inserite nel distinto procedimento di proroga, che non preannunciano alcun riesame in autotutela. L’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non opera quando il vizio procedimentale incide su un potere discrezionale, dovendosi valutare l’interesse pubblico attuale, concreto e prevalente rispetto all’affidamento consolidato del privato. Il diniego di proroga motivato sul richiamato annullamento ne segue la sorte per illegittimità derivata.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva dal Comune un permesso di costruire in sanatoria per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato da adibire a uso residenziale. Seguiva la comunicazione di inizio lavori e la realizzazione delle opere di demolizione e di scavo per le fondazioni. Nel corso degli anni il titolo veniva prorogato più volte su istanza tempestiva del privato.
Nelle more si svolgeva un procedimento penale per falsità, definito con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Il Comune inviava poi un preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e adottava due determinazioni coeve: l’annullamento in autotutela della concessione in sanatoria e il rigetto dell’istanza di proroga. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il provvedimento di secondo grado, poiché il diniego di proroga richiama espressamente l’annullamento in autotutela tra i motivi giustificativi. Il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è fondato e assume rilievo assorbente rispetto alle ulteriori doglianze.
Risulta incontestato che l’adozione del provvedimento non sia stata preceduta dall’avviso ex art. 7 l. 241/1990. L’omissione non può essere trascurata: il procedimento era diretto a caducare un titolo abilitativo rilasciato oltre dodici anni prima e prorogato più volte, con effetti compressivi della sfera giuridica del destinatario.
Il Collegio richiama il carattere discrezionale del potere esercitato. L’amministrazione deve valutare l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto, che deve essere attuale, concreto e prevalente rispetto all’affidamento del privato nella stabilità del titolo, tanto più consolidato per il decorso di un rilevante arco temporale, secondo l’insegnamento di TAR Napoli, sez. VIII, n. 3608 del 2014. Non ricorrono quindi i presupposti dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 che impedirebbero la pronuncia di caducazione.
Le note con cui il Comune chiedeva prove sulla data certa di ultimazione dei lavori non assolvono all’obbligo: si inserivano nel procedimento di proroga, senza alcun riferimento a un possibile annullamento e preannunciando solo il diniego in caso di mancato riscontro. L’annullamento in autotutela è dunque annullato.
Analogo esito riguarda il diniego di proroga. La determinazione è strettamente connessa e dipendente dal coevo annullamento, richiamato in motivazione, e ne resta travolta. Anche l’autonoma motivazione sulla decadenza ex art. 15 d.P.R. n. 380/2001 non regge: il ricorrente ha sempre richiesto tempestivamente le proroghe e, pendente l’istanza, alcuna decadenza automatica poteva maturare. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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